Dossier un anno di riformaCartabia

diritto, a prescindere dalla correttezza sostanziale della contestazione (in questi termini, l’orientamento del Tribunale di Catania, Prima sezione penale).

In seno alla Suprema Corte si è subito formato un contrasto

• Cass. pen., Sez. Feriale, n. 43255/2023, ha dato infatti risposta affer- mativa, avendo il PM (non la mera facoltà bensì) il potere-dovere di esercitare e proseguire l’azione penale per il fatto-reato correttamen- te circostanziato , e non ostando, in ipotesi, alla contestazione supple- tiva di una circostanza aggravante l’assenza di sopravvenienze dibatti- mentali all’uopo rilevanti. • In senso diametralmente opposto si è invece pronunciato un arresto di Cass. pen., Sez. 4, n. 44157/2023 , in un caso di furto di energia elettrica contestato ai sensi dell’art. 624 e 625 n. 2 c.p., in cui il Tribunale di Napoli Nord, ritenendo: 1) la fattispecie contestata rientrante tra quelle divenu- te perseguibili a querela, disposizione da intendersi applicabile retro- attivamente; 2) che fosse decorso il termine per proporre querela dalla data di entrata in vigore della riforma, e non era stata presentata alcuna istanza di punizione da parte della persona offesa; ha quindi rilevato che non poteva attribuirsi alcuna valenza processuale alla contestazione suppletiva operata dal P.M. avente a oggetto la circostanza aggravante prevista dall'art. 625 c.p., n. 7, in quanto tardivamente operata dopo che doveva intendersi emersa l'insussistenza sopravvenuta della condi- zione di procedibilità. Si conviene con le osservazioni di quest’ultimo orientamento per il quale non è, pertanto, consentito una contestazione suppletiva di una ulteriore circostanza aggravante - ai sensi dell'art. 517 c.p.p - tale da determinare la procedibilità d'ufficio del reato contestato Si richiama la sua pregressa giurisprudenza, secondo cui l'accertato difetto - originario o sopravvenuto - di una condizione di procedibilità, preclude lo svolgimento di qualsi- asi attività processuale di parte e di qualsiasi ulteriore accertamento in punto di fatto , comportando quindi l'obbligo in capo al giudice, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., di dichiarare l'immediata improcedibilità dell'azione penale (Sez. Unite, n. 49783/2009). Senza considerare che l'eventuale maturazione del termine di prescrizione nel corso del dibattimento non è concettualmente assimilabile - sul piano delle attività processuali da ritenersi residualmente consentite - alla sopravvenuta sussistenza di una causa di im- procedibilità del reato ; la cui valutazione deve ritenersi come ontologicamente pregiudi- ziale rispetto a qualsiasi altra attività processuale. L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità (e di improcedibilità

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