plica la pena prevista in relazione alla violazione più grave, aumentata fino al triplo , co- munque entro il massimo di anni sette di reclusione. Si è posta la questione concernente la natura del trattamento sanzionatorio previsto al comma ottavo , potendo in astratto trattarsi di un aumento tipico cagionato dall’appli- cazione di una circostanza aggravante, di una pena prevista in relazione a una fattispecie autonoma, di un quadro edittale correlato ad un concorso formale di reati. Per Cass. pen., Sez. 4, n. 39546/2023 , «il reato di cui all’art. 590 bis, comma 1, c.p., per effetto delle modifiche introdotte, è divenuto procedibile a que- rela di parte. Ciò anche nell’ipotesi di una pluralità di eventi lesivi contemplati dall’ultimo comma dall’articolo 590-bis c.p. ; detta previsione, infatti, non è circostanza aggravante, ma contempla una ipotesi di concorso formale di re- ati . La fattispecie prevede l’unificazione dei reati soltanto quoad poenam; i singoli reati, pertanto, conservano la loro autonomia ad ogni altro fine e devono essere singolarmente considerati ai fini del regime di procedibilità a querela». Nel caso di specie, la Corte ha dunque annullato la sentenza impugnata, poiché difettava in origine la querela e la stessa non era neppure stata sporta nel termine di legge previsto dall’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 di tre mesi dall’entrata in vigore dello ius novum . 5. INIZIANO A SOLLEVARSI LE PRIME QUESTIONI DI INCOSTITUZIONALITÀ L’ampliamento dell’ombrello(ne) dei reati divenuti perseguibili a querela di parte, com’e- ra prevedibile, ha comportato problemi di disallineamento sistematico rispetto a quelle fattispecie di reato, in astratto meno gravi da quelle colpite dall’intervento più favorevole per l’indagato-imputato in termini di passaggio alla procedibilità a querela, per i quali è, invece, rimasto il regime di perseguibilità officiosa. Si pensi al danneggiamento aggravato dall’esposizione del bene alla pubblica fede che resta la procedibile d’ufficio (Sez. V, n. 26249/2023). Per tali ragioni, il Tribunale di Lecce, con ordinanza 21 marzo 2023, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 635 c.p. nella parte in cui, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/2022, non è stata prevista la procedibilità a querela qualora la condotta abbia ad oggetto cose esposte alla pubblica fede (di cui all’art. 635 comma 2 c.p. in relazione all’art. 625, comma 1, n. 7 c.p.).
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