Per il giudice salentino, se la ratio legis appare assolutamente condivisibile con riguardo al complessivo novero dei beni aventi vocazione pubblicistica elencati nell’art. 635 c.p. – ri- spetto ai quali ben si comprende la necessità di un regime di procedibilità rafforzato – più difficile appare cogliere la ragionevolezza del richiamo alle cose esposte alla pubblica fede , insuscettibile ex se di attribuire alla res un’intrinseca connotazione pubblicistica o di concretare un’offesa al patrimonio pubblico. Alle stesse conclusioni giunge Cass. pen., Sez. 5, n. 26249/2023 , che non solleva la que- stione solo per difetto di rilevanza in quanto nel caso di specie era contestata anche l’ag- gravante della minaccia, la quale faceva comunque scattare la procedibilità d’ufficio . In attesa dell’intervento della Corte costituzionale, il legislatore si sta muovendo per sana- re la rilevata e possibile incostituzionalità.
Infatti, il recente schema di decreto legislativo, approvato il 16 novembre 2023 dal Consiglio dei Ministri, recante disposizioni correttive del Lgs. n. 150/2022, si propone di interpolare l’art. 635 c.p., aggiungendo, nel comma 4 , tra le ipotesi in cui il delitto di danneggiamento è perseguibile a querela di parte, le parole «nonché dal secondo comma, numero 1), limi- tatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetu- dine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, numero 7)».
Come si legge nello schema di decreto, la modifica all’ultimo comma dell’articolo 635 c.p. si rende necessaria per omologare il regime di procedibilità di tale reato a quello previsto per la fattispecie analoga e più grave di furto ex art. 625 c.p. , per la quale lo stesso legisla- tore delegato, con il d.lgs. n. 150/2022, ha introdotto la procedibilità a querela nelle ipotesi in cui il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destina- zione alla pubblica fede. Viene anche dettata dal successivo art. 9 una disposizione transitoria, consequenziale alla modifica introdotta all’articolo 635 c.p. In sostanza, si estende anche a questa ipotesi il re- gime transitorio già previsto in materia di modifica del regime di procedibilità dall’art. 85 del d.lgs. n. 150/2022, con la ovvia precisazione che i termini previsti dal menzionato art. 85 decorrono dall’entrata in vigore dell’emanando decreto legislativo.
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