Dossier un anno di riformaCartabia

6. PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO: IMMEDIATA OPERATIVITÀ, RILEVABILITÀ ANCHE D’UFFICIO E CONDOTTA SUCCESSIVA AL REATO La disposizione modificativa sull'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 150/2022, ha consentito di ampliare la portata operativa di tale causa di esclusione di non punibilità. Le novità introdotte nell'art. 131- bis c.p. si colgono, più esattamente, in una triplice dire- zione, ossia: 1. la generale estensione dell'ambito di applicabilità dell'istituto ai reati per i quali è pre- vista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni di reclusione e, quindi, in- dipendentemente dal massimo edittale , come previsto dalla previgente formulazione; Cass. pen., Sez. 2, n. 24457/2023 , quanto all'ipotesi di cui all'art. 648 c.p. ricorda che nel caso di specie i giudici di merito con valutazione conforme abbiano applicato la circostanza attenuante del fatto di particolare tenu- ità , oggi disciplinata dal comma 4 dell'art. 648 c.p., la quale essendo punita con pena minima pari a 15 giorni rientra certamente nel parametro ope- rativo della norma di cui all'art. 131- bis c.p. come modificato dalla recente riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022. I giudici di legittimità precisano che anche la ricettazione prevista e punita dal comma 1 dell'art. 648 c.p. ricade nel campo operativo della non punibilità per particolare tenuità del fatto così che l'istituto può in astratto applicarsi a tutte le ipotesi di ricettazione. 2. la rilevanza, ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa, anche alla condotta susseguente al reato ; 3. l'esclusione del carattere di particolare tenuità dell'offesa in relazione ai reati ricondu- cibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la vio- lenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, e ad ulteriori reati di ritenuti di particolare gravità. Orbene, non vi è dubbio che, alla stessa stregua della querela, la nuova formulazione dell'art. 131- bis c.p. , nella parte in cui amplia la portata dalla causa di non punibilità (e quindi in relazione alle modifiche di cui ai punti 1 e 2), sia applicabile retroattivamente, e quindi anche ai reati commessi prima del 30 dicembre 2022 . Viene così accolto sul punto il ricorso proposto da un’imputata, ritenuta responsabile nei gradi di merito del reato edilizio punito dall’art. 44, lett. b, d.p.r. n. 380/2001, per aumento volumetrico di un appartamento in assenza di titolo autorizzativo.

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