Dopo aver indicato la nuova cornice normativa della particolare tenuità del fatto, Cass. pen., Sez. 4, n. 38909/2023 (come Sez. 5, n. 38446/2023) ri- corda che essa è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, segnalandone: • l’immediata operatività, secondo il diritto vivente , che ha da tempo precisato la natura sostanziale dell'istituto ( Sezioni Unite Tushaij , n. 13681/2016 ). Pertanto, trattandosi di norma più favorevole, essa è appli- cabile anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della novella che l'ha riguardata, in virtù del principio generale ricavabile dall'art. 2, comma 4, c.p. (così Cass. pen., Sez. 4, n. 15815/2023 ). • La questione , inoltre, benché puntualmente dedotta in ricorso, appare rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p.. Ciò posto, sulla base della ricostruzione della vicenda fattuale operata in sede di merito, può trovare accoglimento il mezzo di impugnazione proposto, nel senso del riconoscimen- to della particolare esiguità dell'offesa riconducibile al reato edilizio per cui si procede, tenuto conto: • sia della modestia intrinseca dell'intervento edilizio in oggetto (minimo aumento della superficie utile abitabile, rilevato anche dalla sentenza rescindente della cassazione, laddove, quanto all'estensione dell'abuso, era stato riconosciuto l'errore con cui i primi giudici d'appello avevano confuso i metri cubi con i metri quadri); • sia, appunto, in considerazione della riscontrata condotta susseguente al reato (ele- mento in precedenza non valutabile ai presenti fini), avuto riguardo all'istanza di re- golarizzazione del titolo edilizio presentata dall'imputata successivamente alla re- alizzazione dei lavori , istanza da cui erano derivate le indagini sfociate nel presente procedimento. Va da sé che la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, per effetto della modifica della riforma Cartabia, rileva ai fini dell'applica- zione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto , ma, dovendo essere valorizzata nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 c.p., essa non potrà di per sé sola rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto ( Cass. pen., Sez 3, n. 18029/2023 ). Pure in materia di reati fiscali , la Cassazione ha sottolineato l'incidenza sulla vicenda pro- cessuale della Riforma Cartabia , nella parte in cui ha riconosciuto rilevanza alla condotta susseguente al reato come parametro da doversi considerare per stabilire se l'offesa sia di particolare tenuità. I ricorrenti infatti hanno successivamente regolarizzato la propria posizione fiscale, provvedendo all'integrale pagamento del tributo.
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