Dossier un anno di riformaCartabia

– quello sulla condotta susseguente – al rinvio che la legge opera all’art. 133, comma 1, c.p. Non muta, dunque, il riferimento normativo a un giudizio sulla tenuità del fatto a vocazione essenzialmente oggettiva , benché i relativi criteri (modalità della condotta e esiguità del danno/pericolo) dovranno essere valutati, oltre che in base agli indici contem- plati dall’art. 133, comma 1, c.p., anche in virtù del contegno assunto dall’autore dopo il compimento del reato. Si ricorda, infine, che il giudice, per escludere l’applicabilità al caso concreto della parti- colare tenuità del fatto, deve fornire una concreta motivazione, non essendo sufficienti mere clausole di stile (così, da ultimo, Cass. pen., Sez. 5, n. 46812/2023 , cassando la de- cisione del tribunale che ha erroneamente ritenuto che la mera detenzione di un coltello fuori dell’abitazione potesse negare l’applicazione dell’articolo 131- bis del c.p.).

42

Made with FlippingBook Online newsletter maker