Dossier un anno di riformaCartabia

un parametro di giudizio che implica una valutazione prognostica di tipo negativo sulla sostenibilità dell’accusa a maglie decisamente più strette rispetto al passato , un giudizio di utilità dell’accusa in dibattimento, sebbene di condanna. Per GUP Roma, 13 febbraio 2023 , l’esame del materiale di indagine deve essere quindi particolarmente penetrante, non risultando più bastevole la semplice meritevolezza della verifica dell’ipotesi accusatoria nel con- traddittorio tra le parti. La proiezione dibattimentale si avrà solo laddove il processo appaia ragionevolmente orientato verso una conferma della prospettazione d’accusa . Valorizzando, in definitiva, la tutela di quello che illustre dottrina penalistica definisce “ il diritto al non processo ”. 1.1. ASIMMETRIA PER LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE La Riforma Cartabia non ha dettato interpolazioni specifiche per le persone giuridiche (invece, il recente d.l. n. 105/2023, convertito nella recente l. n. 137/2023 , ha proseguito nell’ennesima estensione del catalogo dei reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001 , con inclusione, nell’art. 24, dei delitti di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e del delitto di trasferimento fraudolento di valori) . Ciò ha portato in certi settori a problemi di disallineamento sopravvenuto con la disciplina delle persone fisiche. Così, il d.lgs. n. 150/2022 non ha esteso la nuova regola di giudizio – per il giudice dell’u- dienza preliminare dovrà pronunciare sentenza di proscioglimento anche quando gli ele- menti acquisiti non consentano di «formulare una ragionevole previsione di condanna» - nell’art. 61 del d.lgs. n. 231/2001 che riproduceva pedissequamente lo stesso criterio va- lutativo dell’art. 425 c.p.p. (quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contrad- dittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell’ente ), oggi riformato. Una interessante pronuncia del GUP Tribunale di Milano, ordinanza, 15 febbraio 2023 ha ritenuto l’asimmetria normativa superabile in via interpretativa . A fronte della discrasia fra le due regole di giudizio dettate, rispettivamente, per l’ impu- tato persona fisica e per l’ imputato persona giuridica «in difetto di indici chiari, desumi- bili dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022, non è dato stabilire se la stessa sia frutto di una scelta consapevole da parte del legislatore della riforma ovvero di un mero difetto di coordinamento ». Ad avviso del giudice, «ove si versasse nella prima ipotesi , il disposto dell’art. 34 D. Lgs. n.

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