231/2001 costituirebbe ostacolo insormontabile ai fini di un’interpretazione quale quella subordinatamente invocata dalla difesa» .
Qualora, invece, «si dovesse ritenere che si sia al cospetto di un mero di- fetto di coordinamento fra l’innovazione apportata al comma 3 dell’art. 425 c.p.p. ed il mantenimento della regola di giudizio di cui all’art. 61 d.lgs. 231», ad avviso del giudice lo stesso , « senza pervenire ad alcuna forma di inter- pretazione che possa reputarsi creativa o manu iudicis abrogativa dell’art. 61 d.lgs. in parte qua, trova soluzione rammentando come la regola di giudizio prevista dal previgente testo dell’art. 425 c.p.p. per il processo nei confronti della persona fisica, sostanzialmente sovrapponibile all’attuale che presiede al testo dell’art. 61 d.lgs. 231 , sia stata interpretata , in chiave evolutiva , da alcune decisioni della Suprema Corte di Cassazione, fra cui si segnala Cass. pen., Sez. 5, n. 32023/2017, che già aveva schiuso alla possibilità che il giu- dice dell’udienza preliminare verificasse, ai fini del rinvio a giudizio, che la piattaforma degli elementi conoscitivi, costituiti dalle prove già raccolte e da quelle che potranno essere verosimilmente acquisite nello sviluppo pro- cessuale – secondo una valutazione prognostica ispirata a ragionevolezza – sia munita di una consistenza tale da far ritenere probabile la condanna e da dimostrare, pertanto, l’effettiva, seppure potenziale, utilità del passaggio alla fase dibattimentale». Un tale criterio ermeneutico già esposto dalla giurisprudenza può ben costituire base di riferimento ai fini dell’interpretazione attuale della regola di giudizio di cui all’art. 61 d.lgs. n. 231/2001, in termini sostanzialmente equiparabili , dunque, a quella introdotta dalla riforma Cartabia nel procedimento nei riguardi dell’imputato persona fisica , in linea con i principi ispiratori di tale riforma e senza che alcuna disparità di trattamento si possa de- terminare fra le valutazioni riservate agli imputati persone fisiche o giuridiche di questo simultaneo giudizio. 2. IMPUGNAZIONI PER I SOLI INTERESSI CIVILI: LE SEZIONI UNITE SULLA DISCIPLINA TRANSITORIA All’interno delle numerose modifiche che hanno interessato le impugnazioni, il comma 1- bis dell’art. 573 c.p.p. prevede che quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di Cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competen- te , che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e di quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
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