Dossier un anno di riformaCartabia

La Quinta Sezione di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite il quesito, in assenza di una specifica disciplina transitoria , sull’applicabilità della disposizione di nuovo conio: 1. a tutti i processi pendenti al momento dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia ( Cass. pen., Sez. 4, n. 2854/23 e Cass. pen., Sez. 2, n. 6690/2023 ). In applicazione del principio tempus regit actum , il giudizio di impugnazione deve essere svolto secondo le nuove regole , non derivando alla parte civile alcun concreto pregiudizio dalla cir- costanza che il ricorso venga decisa dal giudice civile, peraltro nella sua sede naturale (essendo consentito alla parte civile, nella domanda di riassunzione, emendare la nuova domanda o conformarla al nuovo rito, e alla controparte contraddire o replicare a tali nuove deduzioni); 2. o, invece, alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate a decor- rere dal 30 dicembre 2022 ( Cass. pen., Sez. 5, nn. 3990 e 4902/2023 ). Secondo questa seconda posizione, parlando lo ius novum soltanto di prosecuzione dinanzi al giudice civile, senza prevedere la riassunzione del giudizio, ne discende che l’impugnante ai soli effetti civili deve affrontare un giudizio retto da regole diverse da quelle alla stre- gua delle quali aveva costruito il proprio gravame, come quelle in tema di nesso ezio- logico tra la condotta e l’evento di danno, che il giudice civile ricostruisce non in base al criterio dell’alto grado di probabilità logica, ma in base al criterio causale del “più probabile che non”. Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 38481/2023 , non sposano nessuno dei due diversi orientamenti, ritenendo, invece, che « l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente a giu- dizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ». Per il Supremo Collegio, il nuovo quadro normativo è diverso rispetto al precedente as- setto tale da ledere le aspettative di colui che abbia presentato l’impugnazione nel prece- dente regime, con conseguente necessità di tutelarne il legittimo affidamento sulla immu- tabilità dello stesso. Rilievo centrale assume la modifica all’art. 78 c.p.p., relativo alle formalità della costi- tuzione della parte civile , ove alla lettera d) si è previsto che, i requisiti formali della di- chiarazione di costituzione, l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda debba essere specificamente svolta « agli effetti civili » (art. 5 d.lgs. n. 150/2022).

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