Dossier un anno di riformaCartabia

Le Sezioni Unite distinguono il “ rinvio ” al giudice civile competente per valore in grado di appello, previsto dall’art. 622 c.p.p. (che segue alla pro- nuncia di annullamento, ovvero alla stessa decisione sull’impugnazione ad opera della Corte penale, configurando una ipotesi di translatio iudicii ), dal rinvio introdotto dall’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. è funzionale alla “ prose- cuzione ” in sede civile del medesimo giudizio in sede penale senza cesure o soluzioni di continuità. L’unicità del giudizio viene confermata dal regime di utilizzazione delle prove, visto che in sede civile devono essere utilizzate quelle acquisite in sede penale. Se, dunque, del medesimo giudizio rinviato per la decisione al giudice o alla sezione civile competente si tratta, non sono replicabili nel nuovo assetto i postulati della natura autonoma, rispetto al giudizio penale , dal giudizio da svolgersi in sede civile. Per il Supremo Collegio questa è l’unica lettura possibile perché se il legislatore della Riforma Cartabia avesse voluto lascia- re immutato il quadro normativo, ben poco senso avrebbe avuto la nuova norma, finendo la stessa per sovrapporsi irrazionalmente a quella dell’art. 622 c.p.p..

Se il giudizio è sempre quello che prosegue, senza soluzione di continuità, dalla sede pe- nale a quella civile, il possibile epilogo decisorio, in caso di impugnazione residuata per i soli effetti civili, dall’art. 573, comma 1- bis , dovrà essere contemplato dalla parte civile sin dal momento dell’atto di costituzione e di tale epilogo la stessa dovrà dunque far fronte strutturando le ragioni della domanda in necessaria sintonia con i requisiti ri- chiesti dal rito civile.

Ciò significa che, se nella vigenza del precedente tenore della norma, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, era sufficiente, ad integrare la causa petendi cui si riferisce l’art. 78, comma 1, lett. d), c.p.p., il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto allorquando il nesso tra il reato contestato e la precisa pretesa risarcitoria azionata risultasse con immediatezza, ciò non può bastare a fronte della nuova disciplina. Sarà infatti necessaria una precisa determinazione della causa petendi similmente alle forme descritte per la domanda proposta nel giudizio civile ; cosicché, ai fini dell’ammissibilità della costituzione, non sarà più sufficiente fare riferimento all’avvenuta commissione di un reato bensì sarà necessario: • richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli • nonché il titolo che legittima a far valere la pretesa.

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