Dossier un anno di riformaCartabia

In definitiva, il necessario rispetto delle ragioni di affidamento dell’impugnante nella non variazione del quadro di sistema coerente al momento dell’impugnazione deve indurre inevitabilmente ad individuare nel momento di deposito dell’atto di costituzione di par- te civile lo spartiacque di delimitazione tra impugnazioni soggette al regime previgente e impugnazioni assoggettate alla nuova normativa. Pertanto la nuova disciplina dell’art. 573, comma 1- bis , c.p.p. si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte re- lativamente a giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022 , data di entrata in vigore della citata disposizione. 2.1. QUALE SORTE PER LE ORDINANZE DI RINVIO AL GIUDICE CIVILE QUALORA LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE È PRECEDENTE AL 30 DICEMBRE 2022? In una recente pronuncia, la Suprema Corte ha dovuto affrontare un caso in cui, prima del- la sentenza delle Sezioni Unite n. 38481/2023 , una Corte di Appello aveva ritenuto ammis- sibile l’appello proposto dalla parte civile, ma rinviato per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, così applicando immediatamente ai processi in corso l’art. 573, comma 1-bis c.p.p.. Ciò in aperto contrasto con il “futuro” dictum delle Sezioni Unite il quale, in assenza di disposizioni transitorie, ha sancito il passaggio dello ius novum della riforma Cartabia ai soli processi per i quali la costituzione di parte civile sia avvenuta dopo la sua entrata in vigore, ossia dopo il 30 dicembre 2022. In questi casi, quindi, vi sarebbe stato un illegittimo cambio di binario (da quello penale al civile) alla luce della interpretatio superveniens . La questione si complica, peraltro, perché, come affermato da Cass. pen., Sez. 5, n. 30752/2023, l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., è provvedimen- to non impugnabile, escludendone l’abnormità , così come la ricorribilità ex art. 111 Cost., siccome atto a contenuto non decisorio. Di diverso avviso, Cass. pen., Sez. 4, n. 46179/2023 , che ravvisa una so- pravvenuta abnormità strutturale dell’ordinanza di prosecuzione del pro- cesso dinanzi al giudice civile, poiché il potere, pur astrattamente previsto dall’ordinamento (visto che era entrato in vigore l’art. 573, comma 1- bis c.p.p.) , non era esistente al momento del suo esercizio, in conseguenza della regola iuris introdotta dopo la sua adozione dal Supremo collegio di nomo- filachia, il cui decisum impone di rilevarne l’abnormità. Più precisamente, nel risolvere la questione di diritto intertemporale sull’art. 573, comma 1- bis , c.p.p., le Sezioni Unite hanno individuato l’ actum al quale rapportare l’efficacia della

48

Made with FlippingBook Online newsletter maker