norma nella costituzione di parte civile nel processo penale. La norma, costitutiva del po- tere del giudice di disporre, in caso di impugnazione non inammissibile, il “trasferimento” del procedimento al giudice civile di pari grado non incide, dunque, sulla individuazione della competenza, che resta in capo al giudice dell’impugnazione penale, al quale com- pete il preliminare vaglio sull’ammissibilità della stessa. Tuttavia, essa – sebbene vigente al momento in cui i giudici d’appello ne hanno fatto applicazione – non ha costituito in capo a quel giudice il potere ivi previsto ipso facto , necessitando dell’elemento integra- tivo individuato dai giudici di legittimità . L’esistenza stessa del potere, in altri termini, è condizionata dal tempo di efficacia della norma che lo prevede, da valutarsi non in via meramente astratta (potendo un atto di costituzione di parte civile esser proposto dopo il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della norma), bensì alla stregua del criterio individuato dalle Sezioni Unite . 3. GIUDIZIO ABBREVIATO E L'INTRODOTTA RIDUZIONE DI UN SESTO IN CASO DI MANCATA IMPUGNAZIONE Una delle modifiche più significative apportate dalla riforma Cartabia ai procedimenti spe- ciali è quella descritta dall’art. 24 del d.lgs. n. 150/2022, consistente nell’aggiunta di un ulteriore sconto di un sesto della pena se non si impugna la sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato.
All’articolo 442, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione ».
Pacifico che tale riduzione si applichi anche qualora ad impugnare sia solo il PM . Il diritto allo sconto di un sesto è legato al comportamento “omissivo” (non proporre impugnazio- ne) da parte dell’imputato e del suo difensore. Quindi, quale che siano le vicende successive in sede di appello o di ricorso per cassazione proposti dalla pubblica accusa (conforma, modifica in pejus , diversa qualificazione giuridica del fatto) spetterà al condannato la ridu- zione del sesto della pena finale inflitta. La riduzione di pena è legata infatti all’ apporto che l’imputato ha fornito al processo in termini di riduzioni dei termini per la sua definizione che stanno alla base della novella normativa.
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