La riduzione di un sesto della pena si avrà anche nel caso in cui la decisione di prime cure sia intervenuta prima dell’entrata in vigore della riforma “Cartabia” , ma il termine per impugnare non sia ancora spirato alla data del 30 dicembre 2022. Come afferma Trib. Cosenza, 2 febbraio 2023 , il diritto è « esercitabile fino al termine utile per proporre impugnazione e, pertanto, qualora il suddetto termine giunga a scadenza dopo l’entrata in vigore della riforma, il titolare è certamente legittimato ad avvalersene » e «presuppone che l’imputato sia posto di fronte alla scelta fra l’impugnazione e l’acquiescenza alla statuizione di condanna ». 3.1. APPLICAZIONE RETROATTIVA DELLA DIMINUENTE? Si è subito posta la questione se l’ efficacia retroattiva in bonam partem della nuova di- sposizione sanzionatoria possa determinare la rimessione in termini dell’imputato che voglia accedere al rito speciale , beneficiando così – in caso di rinuncia all’impugnazione dell’eventuale sentenza di condanna – dell’ulteriore riduzione premiale. Un primo orientamento, di segno positivo – seguito da seguito dal Tribuna- le di Perugia , 18 gennaio 2023, Tribunale di Latina , 6 febbraio 2023, che con le relative ordinanze hanno rimesso in termine gli imputati – ha ritenuto che l’art. 442, comma 2-bis, c.p.p. ( in quanto norma che disciplina il trat- tamento sanzionatorio) abbia natura sostanziale , e sia dunque soggetto al principio di retroattività in bonam partem sancito dall’art. 2, comma 4, c.p. e, a livello sovranazionale, dall’art. 7 CEDU. Si sono, invece, pronunciate in senso opposto due ordinanze del Tribunale di Milano (23 gennaio 2023), e Tribunale di Teramo (9 marzo 2023) le quali, pur non contestando la na- tura sostanziale del nuovo beneficio sanzionatorio e concordando sulla veste sostanziale della disposizione, ritengono che il dispiegarsi dell’efficacia retroattiva della norma, tut- tavia, pare qui subordinato alla rituale instaurazione del giudizio abbreviato . A differenza delle norme che regolano il beneficio sanzionatorio, le disposizioni che disciplinano le modalità, i presupposti e i termini per l’accesso al rito speciale hanno natura processuale e, di conseguenza, sono soggette al principio del tempus regit actum .
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