Dossier un anno di riformaCartabia

A tal proposito, il Tribunale di Milano richiama il consolidato orientamen- to giurisprudenziale in base al quale « la natura sostanziale della diminuente premiale per il rito abbreviato predicata dalla CEDU nella sentenza in data 17 settembre 2009 (caso Scoppola c/o Italia), non implica la trasformazione della natura processuale di tutta la restante normativa concernente i presup- posti, i termini e le modalità di accesso al rito , aspetti rimessi alla scelta del legislatore nazionale e non immutati dalla giurisprudenza comunitaria». Le disposizioni che concernono i presupposti per l’accesso al rito – tra le quali rientrano quelle che fissano i termini entro i quali, a pena di decaden- za, è possibile richiedere il rito speciale – sono dunque soggette al principio del tempus regit actum: una volta intervenuta la preclusione, e in assenza di una disciplina transitoria, l’imputato non potrà più accedere al giudizio abbreviato , anche se da quest’ultimo potrebbe derivare (in caso di mancata impugnazione dell’eventuale sentenza di condanna) un trattamento san- zionatorio più mite.

La restituzione nel termine per proporre il giudizio abbreviato, d’altra parte, sarebbe fun- zionale a garantire un beneficio puramente ipotetico, condizionato alla scelta dell’impu- tato di non impugnare la sentenza , e, come sottolineato dal Tribunale di Milano, «impli- cherebbe una vanificazione del valore delle preclusioni, coessenziali all'ordine pubblico processuale ed attraverso le quali si realizza la funzionalità del processo in termini di equi- librio tra esigenze di giustizia, di certezza, di economia e che rappresentano un presidio apprestato dall'ordinamento per assicurare la funzionalità del processo in relazione alle sue peculiari conformazioni risultanti dalle scelte del legislatore». Infine, il Tribunale meneghino evidenzia come, laddove il Legislatore della riforma Carta- bia – nell’ampliare l’ambito applicativo di un rito alternativo – ha inteso superare le pre- clusioni processuali già intervenute , vi ha provveduto con apposita disposizione transito- ria : è il caso dell’art. 90, comma 2, d.lgs. n. 150/2022, il quale stabilisce che l'imputato nei cui confronti siano già decorsi i termini di cui all'art. 464- bis c.p.p. è rimesso ex lege in termi- ni per formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (con le cadenze perentorie previste dalla medesima disposizione). Lo stesso è avvenuto anche in passato , ogniqualvolta il legislatore volesse superare le preclusioni processuali maturate al momento dell'entrata in vigore di riforme ampliative dei requisiti di accesso a riti premiali (cfr. art. 5 della l. 12 giugno 2003, n. 134, in tema di patteggiamento allargato ). L’assenza di un’analoga disposizione transitoria , per l'ipotesi del giudizio abbreviato, sembrerebbe dunque far ritenere che vi fosse la volontà legislativa di escludere la possi- bilità di rimessione in termini in questi casi.

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