3.2. LA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE Questa seconda posizione della giurisprudenza di merito ha trovato l’avallo della Suprema Corte. Per Cass. pen., Sez. 1, n. 16054/2023 , la diminuente di un sesto della pena inflitta nel caso di mancata impugnazione della sentenza resa all’esito del giudizio abbreviato, introdotto dalla riforma Cartabia, non si applica re- troattivamente e non può essere chiesta nessuna restituzione nel termine per rinunciare al gravame posto che l’atto che impedisce l’accesso alla ri- duzione di pena è già stato compiuto e ha incardinato la fase dell’impugna- zione, segmento che la norma premiale vuole evitare. Per gli ermellini, non può porsi nessuna questione di restituzione nel termine , posto che l’atto che impedisce l’accesso alla riduzione di pena è già stato compiuto e ha in- trodotto la fase processuale dell’impugnazione, segmento che la norma premiale vuole evitare. Si tratterebbe di una contraddizione logica interna alla prospettazione difensiva che vorrebbe riavvolgere il nastro del processo, eliminando una intera fase processuale solo perché la parte pretende di revocare, ora per allora, l’atto di impugnazione che ha validamente proposto. La riduzione di un sesto, ricordano i giudici di legittimità, si ricollega al principio del tempus regit actum , secondo le preziose indicazioni fornite dalle Sezioni Unite Lista n. 27614/2007. L’ actus che costituisce lo spartiacque della irretroattività della legge suc- cessiva è, in questo caso, l’atto di impugnazione (con effetti istantanei) che ha una pro- pria autonomia e dà avvio alla successiva fase di impugnazione. Pertanto, la condizione processuale posta dal novum legislativo attiene all’irrevocabilità della sentenza di pri- mo grado per mancata proposizione dell’impugnazione , condizione che può ravvisarsi unicamente per le sentenze di primo grado che siano divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia, anche se pronunciate in data anteriore. I giudici di legittimità ritengono priva di fondamento l’applicazione retroattiva, ai sensi dell’art. 25, comma 2, Cost., della diminuente di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p., non configurabile per la natura mista (processuale e sostanziale) della diminuente . Si richiama, all’uopo, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo per la quale le norme in materia di retroattività contenute nell’art. 7 CEDU (quelle aventi vesti e sostanza penale) hanno una portata più circoscritta di quella interna e concerne le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono.
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