Dossier un anno di riformaCartabia

I due elementi concorrenti che caratterizzano la condizione processuale per accedere alla condizione processuale sono: • uno di tipo negativo (mancata presentazione dell’impugnazione), • l’altro di tipo positivo (l’irrevocabilità della sentenza). Quest’ultimo è il discrimen per l’applicazione della novella poiché è richiesto, per beneficare dell’ulteriore diminuente di un sesto, che l’impugnazione non sia stata proposta. 3.3. CONSENTIRE LA RIDUZIONE PER LE RINUNCE ALLE IMPUGNAZIONI AVVERSO SENTENZE EMESSE PRIMA DEL 30 DICEMBRE 2022 Dalle argomentazioni della Suprema Corte, emerge un profilo di irragionevolezza della disparità di trattamento tra le due circostanze (mancata impugnazione e rinuncia all’im- pugnazione, da parte dell’imputato che aveva proposto impugnazione prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia). Proprio tenendo conto di quest’ultimo profilo, unito al fondamento della riduzione della pena (collegato alla acquiescenza e al connesso risparmio di tempo e di risorse processuali) e alla possibilità equiparare la mancata impugnazione alla successiva rinuncia alla stessa, si deve ritenere preferibile la soluzione che ammette la riduzione di un sesto della pena in caso di rinuncia impugnazione della sentenza in ab- breviato emessa prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022. In questi termini, nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Vasto, 23 gennaio 2023 : «perché in questo caso si realizza l’effettiva ratio della norma ossia quella di risparmiare un ulteriore grado del processo concedendo il premio all’imputato» ). Negli stessi termini, nei casi i n cui non si è ancora celebrato il giudizio di appello, Tribunale di Bologna in funzione di giudice dell’esecuzione, 21 giugno 2023 , «l’stante aveva originariamente proposto appello contro la sentenza di condanna, per poi rinunciare al mezzo di impugnazione decorsi 14 giorni dall’entrata in vigore della novella», nel provvedimento si afferma che «la modifica normativa ha l’evidente e dichiarato scopo di ridurre la durata del procedimento penale , favorendo la definizione del giudizio dopo la decisione di primo grado , così da non dare luogo alla fase delle impugnazioni». Al pari della mancata impugnazione – si legge nell’ordinanza – «la rinun- cia al mezzo di gravame realizza immediatamente la medesima finalità , ossia quello della deflazione processuale mediante l’arresto del processo al primo grado di giudizio». Il Tribunale osserva come «la giurisprudenza , anche di legittimità, che si e già pronunciata sulla nuova diminuente, non ha affatto escluso tale conclusione ,

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