pronunciandosi sui diversi casi della richiesta di restituzione nel termine per rinunciare all’appello a fronte di un processo già pendente in Cassazione o della richiesta di restituzione nel termine per accedere al rito abbreviato formulata a dibattimento già aperto in un giudizio ordinaria: in tali casi la richiesta è stata condivisibilmente respinta perché la pendenza in Cassazio- ne, in un caso, e l’inizio dell’istruttoria dibattimentale, negli altri due casi, avevano già frustrato l’esigenza deflattiva ». In conclusione, «la nuova più favorevole disciplina ben può dunque essere fatta valere dall’imputato appellante avverso una sentenza di condanna di primo grado emessa all’e- sito di giudizio abbreviato che intenda ottenere quel beneficio rinunciando all’impugnazione avanzata prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 , perché in questo caso si rea- lizza l’effettiva ratio della norma , ossia quella di risparmiare un ulteriore grado del processo concedendo il trattamento premiale all’imputato, ratio che verrebbe altrimenti frustrata dall’interpretazione opposta, che disincentiverebbe la rinuncia al mezzo di gravame» . 4. IL PROLUNGAMENTO DEL TERMINE PER IMPUGNARE CONCESSO ALL’IMPUTATO ASSENTE Altra significativa modifica introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 consiste nell’ampliamento di 15 giorni dei termini per impugnare concesso al difensore dell’accusato giudicato in absentia.
Nel riscrivere alcune norme sul regime delle impugnazioni, l'art. 33, com- ma 1, lett. f), d.lgs. n. 150/2022, ha stabilito nel nuovo comma 1- bis dell’art. 585 c.p.p. che i termini previsti dal primo comma dello stesso articolo – vale a dire quelli tradizionali per la presentazione delle impugnazioni – siano « aumentati di 15 giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza , al fine di ampliare il tempo a disposizione del difen- sore di munirsi del necessario mandato» .
Tale norme costituisce un contrappeso (richiamato da Cass. pen., Sez. 4, nn. 44630 e 43718/2023 , per ritenere superati, non condivisibilmente, i dubbi di costituzionalità) alle discutibili norme sull’elezione del domicilio e il conferimento del mandato ad hoc previsti sempre in materia di impugnazione (vedi, infra , n. 5.2).
4.1. SI APPLICA SOLO ALLE SENTENZE DELIBERATE DOPO IL 30 DICEMBRE 2022 La Suprema Corte, chiamata a decidere sul caso di un appello presentato intempestivamente,
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