Dossier un anno di riformaCartabia

ha rigettato il ricorso presentato dal difensore dell’imputato che richiamava l’applicazione della nuova disciplina (chiedendo l’applicazione del termine aggiuntivo di 15 giorni in quan- to legato alla necessità di consentire di acquisire il mandato), con finalità tesa a verificare per l'accusato assente in primo grado l'effettiva volontà di proporre impugnazione.

Infatti, l'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022 , regola in via transitoria la materia e stabilisce che «Le disposizioni degli artt. 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter, 1-quater, e 585, comma 1-bis del c.p.p. si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto . Negli stessi casi si applica- no anche le disposizioni dell'art. 175 c.p.p., come modificato dal presente decreto».

In una fattispecie concreta portata dinanzi all’attenzione della Cassazione, la sentenza di primo grado, depositata il 4 novembre 2022, andava, e fu, depositata nei settanta giorni, vale a dire entro il 13 gennaio 2023. Da tale data decorreva il termine di 45 giorni per l'im- pugnazione ex art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p. con scadenza il 27 febbraio 2023. L'appello veniva presentato in data 7 marzo 2023, dunque intempestivamente. Ebbene, per Cass. pen., Sez. 5, n. 37789/2023 , il richiamo del ricorrente alla nuova disciplina - che collega il termine aggiuntivo di giorni 15 per l'impu- gnazione alla necessità di consentire di acquisire il mandato, con finalità tesa a verificare per l'imputato assente in primo grado l'effettiva volontà di proporre impugnazione – non si confronta con la disposizione transito- ria . L'art. 89, comma 3, cit. prevede che l'incombente del nuovo mandato al difensore, e il collegato incremento del termine per impugnare, siano da applicarsi solo in relazione ai processi nei quali la sentenza sia stata pronunciata dopo l'entrata in vigore della riforma, dunque dal 30 di- cembre 2022 . La ratio della norma transitoria è proprio quella di individuare un momento certo, non la- sciando al criterio del tempus regit actum l'opzione per il regime da applicare, in quanto risultava complesso individuare quale fosse l' actus di riferimento (così la Relazione illu- strativa al d.lgs. n. 150/2022). L’uso del termine “pronunciare” allude evidentemente alla lettura del dispositivo, e non al deposito della motivazione , da individuarsi in tutte quelle fino a quel momento già deliberate .

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