Anche queste nuove disposizioni, ai sensi dell’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022, si ap- plicano per le impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva all’entrata in vigore del succitato decreto, ossia dopo il 30 dicembre 2022 . 5.1. I DUBBI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE… Sono stati già avanzati dinanzi alla Suprema Corte le censure di incostituzionalità delle norme di nuovo conio per violazione: • del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), per il mancato rispetto della parità delle armi tra le parti ai fini dell’impugnazione, laddove gli oneri previsti dall’art. 581, commi 1- ter e 1- quater , c.p.p. determinano una asimmetria con il potere di impugnazione riconosciuto al PM avverso gli epiloghi assolutori, e con la stessa parte civile , la quale si vede tutt’ora riconosciuto il diritto all’impugnazione sulla base di una procura rila- sciata anche “prima” della sentenza da impugnare; • dell’effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost., essendo l’impugnazione della pronuncia di condanna una delle più importanti componenti del diritto di difesa “tecnica” che viene incrinata visti gli inutili ostacoli lungo il percorso processuale ; come quello introdotto dall’art. 581, comma 1-quarter, c.p.p., espressivo della volontà di utilizzare a scopo deflattivo la mancata conoscenza della condanna da parte dell’im- putato assente e non certo quella di consentire una scelta ponderata e consapevole da parte del medesimo; in termini di effettività della difesa tale ultima novella si rivelereb- be paradossale in quanto è proprio all’imputato assente che dovrebbe a fortiori essere garantito, il diritto di impugnazione del difensore ; • della presunzione di non colpevolezza, di cui all’art. 27, comma 2, Cost., che evoca in senso contrario il presupposto della “definitività” dell’eventuale condanna che, in quanto ingiusta, potrebbe essere ribaltata nei successivi gradi di giudizio ; • del giusto processo (art. 111 Cost.) sotto il versante della motivazione dei provvedimenti giudiziari che trova quale corollario la possibilità di una sua verifica della effettiva le- gittimità dei medesimi, soprattutto in caso di condanne che incidono sulla libertà dei cittadini. Tali norme privano di fatto il difensore, soprattutto quello d’ufficio, dell’imputato giudi- cato in assenza della possibilità di depositare l’impugnazione. Alla stessa stregua il potere di impugnazione del difensore di fiducia risulterebbe neutralizzato laddove non fosse in condizione di mettersi in contatto con l’imputato in pendenza dei termini per impu- gnare , specie nell’ipotesi di sentenza con motivazione contestuale, laddove un soggetto si
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