Dossier un anno di riformaCartabia

trovasse, per esempio, all’estero e non fosse in grado di fare rientro nei quindici giorni utili per il deposito della motivazione. A ciò si aggiungono le perplessità sistemiche: le norme censurate, laddove impongono l’elezione di un nuovo domicilio sollevano evidenti perplessità sotto il profilo sistemi- co, tenuto conto che l’imputato appellante ha già avuto modo di dichiarare o eleggere do- micilio in precedenza per l’intero procedimento a suo carico (con espresso avvertimento dell’esigenza di comunicarne l’eventuale modifica), mentre l’art. 164 c.p.p. chiarisce che detta elezione avrà effetto “proprio” per l’atto di citazione a giudizio , ai sensi dell’art. 601 c.p.p.. In definitiva, non si ravvisa, da un lato, l’esigenza di un ulteriore adempimento in sede di impugnazione (mandato ad hoc per l’imputato assente); dall’altro, il previsto deposito sembra potersi riferire anche alla “elezione di domicilio” già presente in atti. A tali censure si aggiungerebbe la palese irragionevolezza di una norma che risulta asse- ritamente finalizzata a semplificare la « notificazione del decreto di citazione a giudizio », essendo evidente che in assenza di una rinnovata dichiarazione o elezione di domicilio in atti, l’imputato possa eventualmente divenire domiciliato ex lege presso il difensore , sen- za giungere ad una paradossale inammissibilità dell’impugnazione determinata dalla dif- ficoltà in tal modo causata. 5.1.1. … Respinti della Suprema Corte: sul mandato ad impugnare I giudici di legittimità hanno respinto i dubbi di incostituzionalità in quanto le norme cen- surate sarebbero del tutto ragionevoli ed espressione di una legittima scelta discreziona- le attribuita al legislatore, non collidendo con alcuna delle norme costituzionali invocate. Disposizioni che si inquadrano nello scopo manifesto della novella legislativa che è quello di selezionare in entrata le impugnazioni , caducando quelle che non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in limite impugnationis , ad opera della parte. Cass. pen., Sez. 4, n. 44630/2023 , sostiene che è stata la Corte costituzio- nale, nell’invocata sentenza n. 34/2020 ad avere sostenuto che nel processo penale il principio di parità dell’accusa tra accusa e difesa non compor- ta necessariamente l’identità tra i poteri processuali del PM e di quelli dell’imputato. E si ribadisce che il processo penale è caratterizzato da una asimmetria “strutturale” tra i due protagonisti principali, cosicché le dif- ferenze che connotano le rispettive posizioni impediscono che il principio di equality debba tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell’iter processuale, in un’assoluta simmetria di poteri e facoltà.

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