Passando al versante del vulnus al diritto di difesa (art. 24 Cost.), il Collegio ritiene che le norme tacciate di incostituzionalità non prevedono un restrin- gimento della facoltà di impugnazione, bensì perseguono il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengono celebrate quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell’imputato, per evitare la pendenza di regiudicande nei confronti di imputati non con- sapevoli del processo , oltre per far sì che l’impugnazione sia espressione del personale interesse dell’accusato e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo. La Suprema Corte risponde pure al lamentato aggravio di tempo per repe- rire l’imputato assente che potrebbe stridere con i tempi a disposizione del difensore per proporre impugnazione. Ebbene, per evitare ciò e garantire la compatibilità costituzionale della nuova disciplina, il legislatore ha previsto tutele compensative (dei contrappesi in sostanza) legate: 1) all’ ampliamento del termine di 15 giorni del termine per impugnare per l’imputato assente (art. 585, comma 1- bis c.p.p.); 2) all’ estensione del rimedio della restituzione in termini per impugnare: il nuovo comma 2.1 dell’art. 175 c.p.p. prevede che l’imputato giudicato in assenza sia restituito , a richiesta, nel termine per proporre impugna- zione qualora dia la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver proporre impugnazione nei termini senza sua colpa . Altro filo conduttore del ragionamento della Suprema Corte poggia sullo smontare l’alline- amento tra imputato assente e quello irreperibile e il presupposto (ritenuto fallace per gli ermellini) che il difensore assente non sia a conoscenza del procedimento/processo penale. L’art. 581, comma 1- quater , c.p.p. riguarda l’imputato assente, ovvero quello che, a co- noscenza del processo a suo carico, sceglie, qualunque sia la ragione, di essere assente e di farsi rappresentare dal difensore . Quest’ultimo, pertanto, non dovrebbe incontrare soverchie difficoltà a farsi rilasciare, dopo la sentenza di primo grado, il mandato specifico ad appellare.
Di estrema importanza e di vitale rilievo pratico è l’aggiustamento – “sug- gerito” dalla stessa Cass. pen., Sez. 4, n. 44630/2023 – per prevenire il mandato ad hoc ad impugnare “dopo” la sentenza: la specifica procura ad impugnare rilasciata anche “prima” dell’emissione della sentenza . Per- tanto, qualora il difensore abbia motivo di ritenere che non riuscirà a farsi rilasciare lo specifico mandato in tempo utile, potrà suggerire all’imputato, anche prima dell’emissione della sentenza , di nominare un procuratore speciale, come previsto dall’art. 571, comma 1, c.p.p., che abbia il potere di proporre l’impugnazione.
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