Dossier un anno di riformaCartabia

5.1.2. Segue: sull’elezione di domicilio Sempre di recente, la Suprema Corte ha respinto i dubbi di legittimità costituzionale sulla dichiarazione o elezione di domicilio che deve corredare, a pena di inammissibilità, l’atto di impugnazione. Cass. pen., Sez. 4, n. 46831/2023 , ha: 1. ritenuto legittima la pronuncia de plano resa in relazione alle cause di inammissibilità dell’impugnazione, tra le quali rientra l’omesso deposito della dichiarazione o elezione dell’impugnazione; non si ravvisa alcuna lesione al contraddittorio in quanto la questione di legittimità costitu- zionale dell’art. 581, comma 1- ter , c.p.p. è stata dedotta nel ricorso per cassazione, per cui nessun sul punto si ravvisa nella decisione assunta in assenza di contraddittorio; 2. rigettato le censure di incostituzionalità in quanto le prescrizioni della novella risultano serventi il principio del giusto processo , consenten- do per un verso all’imputato di avere contezza della citazione e, al tempo stesso, così da garantire la celebrazione del processo in tempo ragione- vole. In giudizio in appello, così da garantire che la fase di impugnazione possa essere calibrata con un contraddittorio certo e consapevole . Per i giudici di legittimità, quello richiesto è un onere di diligenza, di natura collaborati- va , per consentire la rapida notifica della vocatio in iudicium , che ben si giustifica a fronte della complessità dei giudizi di impugnazione e della necessità della giusta e celere defini- zione degli stessi, nel medesimo interesse dell’impugnante. Più in dettaglio, per gli ermellini, alla luce della suddetta ratio , si ritiene infondato il de- dotto contrasto con l’art. 3 Cost . per la disparità di trattamento fra l’imputato che abbia già dichiarato e eletto domicilio nel corso del giudizio e quello che non vi abbia provveduto in precedenza. La ragionevolezza della generalizzata dichiarazione o elezione di domicilio scaturisce dall’esperienza della durata dei giudizi e dal (lungo) tempo trascorso dalla fase delle in- dagini preliminari a quella dell’impugnazione . Pertanto, la scelta del legislatore di modu- lare la durata di efficacia della prima elezione di domicilio, chiedendo di rinnovarla anche a chi l’abbia già compiuta, consegue ad una saggia e razionale presa d’atto dell’esperienza giudiziaria, in attuazione del c.d. principio di realtà, che vede accrescersi l’esercizio del diritto alla mobilità del cittadino , il che implica la necessità di un aggiornamento quanto al domicilio dichiarato o eletto. Respinti pure i dubbi di costituzionalità dell’art. 581, comma 1- ter , c.p.p., sotto il versante

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