Dossier un anno di riformaCartabia

degli artt. 24 e 111 Cost ., in quanto, richiamando la giurisprudenza della Corte di Stra- sburgo (Corte EDU, Zubac contro Croazia, 5 aprile 2018; Willems e Gorjon contro Belgio, 21 settembre 2021) sulla prevedibilità e non eccessività del formalismo – sempre per Cass. pen., Sez. 5, n. 46831/2023 – si conviene che l’adempimento richiesto (dichiarazione/ele- zione di domicilio): • era previsto al momento della proposizione dell’impugnazione giusta l’entrata in vi- gore della riforma Cartabia , applicabile in ragione della indicata disciplina transitoria dettata dall’art. 89, comma 3, D. Lgs. n. 150/2022; • risulta essere requisito proporzionato e adeguato allo scopo di avere certezza in ordi- ne al domicilio aggiornato dell’impugnante , proprio per garantire il giusto processo, quanto alla conoscenza del giudizio e dunque l’esercizio del diritto di difesa nonché alla ragionevole durata del processo (valori garantiti dall’art. 111 Cost. e 6 CEDU). In defini- tiva, la formalità richiesta contribuisce alla corretta amministrazione della giustizia e a garantire la certezza del diritto, a fronte di un ‘sacrificio’ assolutamente limitato , qual è il rilascio della dichiarazione/elezione domicilio. 5.2. RILIEVI CRITICI E RESIDUI SPAZI DI INCOSTITUZIONALITÀ Giustificata da esigenze acceleratorie del processo penale, le modifiche mirano ad evitare i rinvii delle udienze di appello per difetti di notifica del decreto di citazione del giudizio di seconde cure. Tuttavia, così facendo, si finiscono per addossare, soprattutto sull’im- putato, le inefficienze dell’amministrazione giudiziaria (non è certo ‘colpa’ dell’impu- tato se vi sono lunghi archi temporali tra il primo e il secondo grado dai quali derivano i suddetti difetti di notifica). La disposizione rischia di deragliare dai binari costituzionali laddove “punisce” con la sanzione dell’inammissibilità la mancata rinnovazione dell’atto di domiciliazione an- che se presente in atti e valido (stesso ordine di considerazioni valgono per la richiesta di uno specifico mandato ad impugnare per l’imputato assente). Un difetto di contatto tra il difensore e l’imputato che diventa una sanzione! La riforma Cartabia, quindi, frappone ostacoli eccessivi all’esercizio del suo diritto di difesa , sub specie della facoltà di impugnare, non correttamente bilanciati da altri inte- ressi di rango costituzionale. La ragionevole durata del processo, infatti, non può com- portare un inutile sacrificio al corretto dispiegamento della difesa tecnica, in quanto la lungaggine del processo non è legata ad un facere dell’imputato ma ad una disfunzione del sistema.

61

Made with FlippingBook Online newsletter maker