L’equivoco è sempre lo stesso: se il processo penale è una corsa contro il tempo – dove i pilastri dell’oralità, immediatezza, contraddittorio lasciano il posto a direttrici efficien- tistiche – per arrivare al ‘prodotto’ finale si mettono dei paletti di dubbia ragionevolezza per rendere inutilmente più difficoltoso lo ius impugnationis . Si finisce, inoltre, per relegare il difensore sullo sfondo del processo penale (masche- rando una sfiducia nei suoi intenti (ritenuti aprioristicamente) dilatori, con impugnazio- ni, magari centrate e suscettibili di accoglimento, anche se non conosciute dall’imputato) poggiando su una finzione: quella per cui è l’imputato che dà il placet per impugnare e si pone (sorprendentemente) lui in cabina di regia del processo . Siamo veramente lontani dalla realtà, soprattutto per i clienti di fasce deboli, non sempre di pronta reperibilità, per il quale vige il “ci pensi lei avvocato”, “è lei il mio avvocato, mi tuteli come meglio crede”. In ottica di bilanciamento di contrapposti interessi di rilievo costituzionale, non si tiene conto che gli orpelli all’accesso delle impugnazioni continuano a sembrare irra- gionevoli perché frappongono ostacoli eccessivi all’esercizio del diritto di difesa.
Pertanto, come rilevato negli ultimi Congressi Nazionali Forensi , si im- pone « un limite all’impugnazione del difensore dell’assente, se non mu- nito di specifico mandato rilasciato dopo l’emissione della sentenza, che solleva non pochi dubbi di costituzionalità per la lesione del diritto di difesa e dell’indefettibilità del ricorso per cassazione » (Mozione n. 5 per la tutela dei principi del giusto processo penale, in sede di attuazione della legge-delega 134/2021, presentata dall’avv. Giuseppe Massari al XXXV Congresso Nazio- ne Forense di Lecce il 6-8 ottobre 2022, che riprende quella presentata dagli avv. Antonino La Lumia e Rosaria Elefante nel XXXIV Congresso Nazionale Forense di Roma il 23-24 luglio 2021).
Anche la Giunta dell’Unione delle Camere Penali italiane, con delibera del 20 novembre 2023, ha proclamato lo stato di agitazione «preso atto che • con l’ennesimo pacchetto sicurezza approvato dal Governo si prosegue nella introduzio- ne di nuove fattispecie di reato, nell’inasprimento delle pene per i reati già esistenti, nella previsione di vincoli nel giudizio sul bilanciamento delle aggravanti, nell’estensione del catalogo dei reati ostativi previsti dall’art. 4 bis dell’Ordinamento penitenziario e della limitazione dei benefici penitenziari; • con lo schema di Decreto Legislativo che dovrebbe attuare le misure correttive alla ri- forma Cartabia del processo penale penale (approvato il 16 novembre 2023, citato nella Introduzione) non si recepisce alcuna delle numerose proposte di modificazione già da
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