tempo formulate in modo puntuale dall’avvocatura penale, neppure l’abrogazione dei commi 1- ter e 1- quater dell’art. 581 c.p.p. , rispetto alla quale il Ministro della giustizia Carlo Nordio aveva assunto in più occasioni un preciso impegno». Si specifica, a quest’ultimo riguardo, che particolarmente grave risulta la mancanza di un intervento soppressivo dei commi 1- ter e 1- quater dell’art. 581 c.p.p., introdotti con un chiaro e deplorevole intento deflattivo in danno delle categorie di soggetti più debo- li sottoposti a procedimento penale che, spesso privi di stabile domicilio e assistite da un difensore d’ufficio, sono poste nella condizione di non potere accedere ai successivi gradi di giudizio; tutto ciò nonostante il Guardasigilli avesse assunto il preciso impegno di rimediare, nei tempi più brevi, a tale palese ed ingiusta compressione del diritto di difesa. 5.3. ABBERRATIO IURIS : ANCHE PER IL RICORSO IN CASSAZIONE Si è posto il problema se le disposizioni di nuovo conio ex art. 581, commi 1- ter e 1- quater , c.p.p. si applichino anche al ricorso per cassazione. Alcune pronunce della Suprema Corte hanno risposto positivamente. Per Cass. pen., Sez. 5, n. 39166/2023 , poi ripresa da Sez. 6, n. 41309/2023 e Sez. 4, nn. 43718 e 44630/2023 , sono applicabili al ricorso per cassazione proposto dall’imputato, nei cui confronti si è proceduto in assenza, gli spe- cifici oneri formali previsti dall’art. 581, comma 1- quater , c.p.p., posto che tale norma rientra tra le disposizioni generali relative alle impugnazioni valevoli, in mancanza di indici normativi di segno contrario, anche per il ricorso per cassazione , non potendo essere intesa nel senso di consentire l’impugnazione di legittimità nell’interesse dell’imputato assente secondo un regime meno rigoroso di quello vigente per l’appello ed essendo funzio- nale a garantire a quest’ultimo l’esercizio consapevole del diritto di im- pugnazione . Vengono respinti i dubbi di costituzionalità in quanto lo scopo delle disposizioni è quello di selezionare in entrata le impugnazioni cadu- cando quelle che non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in limine impugnationis , ad opera della parte , evitando in sostanza, situazioni di abuso del processo. Inoltre, Cass. pen., Sez. 5, n. 42414/2023 , rigetta le richieste di sollevare incidente di costi- tuzionalità perché il legislatore della riforma ha inteso conciliare , normandola, l’etica tra i due principi fondamentali, nell’ottica di evitare la proliferazione di giudizi d’impugna- zione variamente dispendiosi – attivati per iniziativa del difensore, svincolata dall’avallo esplicito del diretto interessato – che potrebbero rivelarsi , anche dopo la formale irrevo- cabilità della pronuncia, del tutto inutili perché, qualora sfavorevoli all’imputato, poten-
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