Dossier un anno di riformaCartabia

zialmente obliterabili dall’indiscriminato riconoscimento di un diritto dell’imputato , che non abbia personalmente partecipato al processo, alla rinnovazione e duplicazione di tutti o parte dei gradi di giudizio . 5.3.1. Il vulnus evidente al diritto di difesa Tali conclusioni non possono condividersi perché obliterano ai principi radicati nell’ordi- namento italiano: il ricorso per cassazione è impugnazione del difensore cassazionista avverso la legittimità della sentenza, e non dell’imputato! Le decisioni suindicate sem- brano aver dimenticato questo principio violando l’art. 111 Cost. Senza trascurare l’inutilità della dichiarazione o elezione del domicilio in vista del giudi- zio di legittimità: l’imputato è domiciliato ex lege , ai sensi dell’art. 613 c.p.p., presso il difensore e, ciononostante, deve eleggere domicilio e nonostante quel domicilio non sarà mai preso in considerazione nello svolgimento del processo in cassazione. Far scattare l’i- nammissibilità del gravame ad un facere inutile comporta una palese deviazione dai binari della legalità costituzionale sotto il profilo dell’art. 24 Cost. Si apprezzano, quindi, le pronunce che si sono indirizzate in direzione opposta . Cass. pen., Sez. 1, n. 43523/2023 , in un caso in cui il ricorso per cassazione è stato presentato senza che l’imputato, giudicato in assenza, abbia dichiarato o eletto domicilio, né conferito al difensore specifico mandato ad impugnare ha ritenu- to non applicabili le disposizioni dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p. al ricorso per cassazione (negli stessi termini, Cass. pen., Sez. 2, n. 40824/2023 ). In tal senso depongono, in primo luogo, il riferimento, ad entrambi i commi di riferimento, alla strumentalità, tanto della dichiarazione o elezione di domicilio quanto al mandato ad impugnare rispetto alla «notificazione del decreto di cita- zione a giudizio» , adempimento estraneo al giudizio di cassazione , nel quale la fissazione dell’udienza è, ordinariamente, comunicata al procuratore generale ed ai difensori, e non anche alle parti personalmente, mediante un mero avviso.

5.4. NIENTE NUOVA ELEZIONE DI DOMICILIO PER L’IMPUTATO DETENUTO…

Cass. pen., Sez. 2, n. 33355/2023, afferma il nuovo principio di diritto per il quale «la nuova disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p . non ope- ra anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto» (principio ribadito sempre da Cass. pen., Sez. 2, n. 38442/2023 ).

Viene così cassata l’ordinanza della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile

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