Dossier un anno di riformaCartabia

l’appello proposto da un imputato per difetto dell’elezione di domicilio prescritta, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma 1- ter , c.p.p. Per i giudici di legittimità, gli interventi novellatori inerenti alla disciplina delle notifica- zioni, specifici ed ineludibili, convergono in tale direzione. Solo per le impugnazioni dell’imputato non detenuto, infatti, è previsto, dall’art. 157- ter , comma 3, c.p.p., che la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1- ter e 1- quater . Mentre tale adempimento non è richiesto per i gravami interposti dagli imputati detenuti . Se la disposizione di cui all'art. 581-comma 1-ter, c.p.p. avesse, rispetto al sistema generale delle notificazioni delineato dagli artt. 156 e seguenti c.p.p., natura di lex specialis universalmente applicabile, l'art. 157-ter, comma 3, c.p.p. sarebbe inutile , ovvero priva di portata precettiva, il che all'interpre- te non è consentito ritenere. Assume, in definitiva, rilievo decisivo la circostanza che la disposizione dell’art. 157-ter, comma 3, c.p.p. non è stata riproposta pure con riferi- mento all’art. 156 c.p.p ., e ciò induce a ritenere che, in caso di impugna- zione avanzata dall’imputato detenuto o nel suo interesse, la notificazione della vocatio in iudicium nei suoi confronti non va eseguita presso il do- micilio dichiarato o eletto, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Più in particolare, l’inserimento (da parte del d.lgs. n. 150/2022) dell’avverbio « sempre » in riferimento a tutte le notificazioni all’imputato detenuto , anche successive alla prima, evidenzia che la disposizione ha portata gene- rale ed inderogabile. 5.4.1. … ma non per quello agli arresti domiciliari In senso opposto, si è invece pronunciata Cass. pen., Sez. 4, n. 41858/2023 , secondo la quale «l' inammissibilità dell' impugnazione prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., in ipotesi di omesso deposito della dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato appellante , ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, opera anche nei confronti del detenuto sottoposto agli arresti domiciliari al quale la notifica deve essere eseguita ai sensi dell'art. 157 c.p.p.». Per tale arresto, lo stato di detenzione dell'imputato al momento del deposito dell'atto di impugnazione non consente pertanto di fare ritenere non applicabile la previsione in esame, • sia perché la norma nulla ha previsto in tal senso (né il coordinamento con la disciplina

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