Dossier un anno di riformaCartabia

del procedimento notificatorio consente di ravvisare una relazione di specialità dero- gans tra le due disposizioni), • sia perché una interpretazione che ravvisasse una incompatibilità logica tra la disposizione di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1-ter e le disposizioni che governano il procedimento no- tificatorio nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari (art. 156 c.p.p., comma 3 e art. 157 c.p.p.), non terrebbe conto delle possibili modifiche dello stato detentivo dell'impugnante successivamente al deposito dell'atto di appello. 5.5. IN SEDE CAUTELARE NIENTE NUOVA ELEZIONE DI DOMICILIO NÉ MANDATO AD HOC Subito bocciata dalla Cassazione la lettura interpretativa di alcuni giudici cautelari tesa ad estendere in materia di appello cautelare e di riesame i nuovi adempimenti descritti dai commi 1- ter e 1- quater dell’art. 581 c.p.p..

Cosi, per Cass. pen., Sez. 1, n. 29321/2023 , la novella legislativa inserita al comma 1-ter dell’art. 581 c.p.p. non riguarda le impugnazioni cautelari , che seguono un regime proprio di adempimenti attinenti alla chiamata in giudizio e alla regolare costituzione del contraddittorio. Nella stessa dire- zione milita il richiamo all’art. 89, comma 3, laddove specifica che la nuova disciplina si applica alle sole impugnazioni proposte avverso “ sentenze ” pronunciate in data successiva a quella dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, con chiaro riferimento al processo di cognizione .

Ulteriore e definitivo crisma dell’inapplicabilità all’ambito cautelare della norma di nuovo conio emerge dal rilievo che l’adempimento viene richiesto « al fine della notifica del de- creto di citazione a giudizio », mentre per l’appello cautelare, ed in genere per qualunque impugnazione cautelare, è previsto un mero avviso di fissazione dell’udienza camerale .

Ancora, per Cass. pen., Sez. 4, n. 22140/2023 , è esclusa l'applicabilità all'ap- pello cautelare degli specifici oneri formali previsti, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dall'art. 581, comma 1- ter e 1- quater , c.p.p., posto che le indicate disposizioni stabiliscono adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di merito di secondo grado e, pertanto, non sono astrattamente inquadrabili nel novero dei principi generali che regolano il sistema impugnatorio.

5.6. E PER L’OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA? Una pronuncia di merito ha ritenuto che anche l’opposizione a decreto penale di condan-

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