Dossier un anno di riformaCartabia

na richiede l’applicazione dell’art. 581 commi 1- ter e 1- quater c.p.p. (GIP Trib. Reggio Emilia, 5 settembre 2023). Per il giudice emiliano sarebbe incongruo consentire una tale scelta al difensore proprio con riferimento al procedimento per decreto che consegue a un giudizio sommario e, strut- turalmente, inaudita altera parte , e imporre il requisito del mandato specifico a impugnare solo nei procedimenti conclusi con sentenza a seguito di ordinario giudizio di cognizione. Tale lettura estensiva non convince in quanto come statuito dalla Suprema Corte, in ma- teria di impugnazione, i precetti normativi sono di stretta interpretazione, ciò che preclude l’estensione di regole dettate a pena di inammissibilità in contesti procedurali che non contemplano tale adempimento (Cass. pen., Sez. 1, n. 43523/2023) .

6. NUOVO CONCORDATO IN APPELLO E DISCIPLINA TRANSITORIA

Tra le modifiche alla disciplina del concordato in appello apportate dalla Riforma Cartabia spiccano: • l’eliminazione delle preclusioni per alcune categorie di reati , prima indicate dall’a- brogato comma 2 dell’art. 599- bis c.p.p.; • la prevista possibilità, in caso di trattazione scritta del giudizio di appello, qualora i giu- dici di secondo grado ritengono di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, di disporre che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste e indicare se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127 c.p.p.. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza (comma 3 dell’art. 599- bis c.p.p.). Tuttavia, come rileva Cass. pen., Sez. 6, n. 37981/2023 , in base alla disci- plina transitoria prevista dall'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022, le norme relative alla nuova disciplina del giudizio di appello entreranno in vigo- re dopo la cessazione del regime processuale introdotto, in via tempora- nea, dalla normativa emergenziale . Nei fatti, alla data della pronuncia - 23 febbraio 2023 - il novellato art. 599- bis , comma 3, c.p.p. non era vigente e, quindi, la Corte di appello non era tenuta a fissare la discussione orale a fronte del mancato riconoscimento del concordato in appello.

Deve dunque ritenersi che la fattispecie in esame era disciplinata dalla norma previgente , «dettata per un sistema che, però, non contemplava la possibilità della trattazione scritta

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