in alternativa a quella orale e che, di conseguenza, non disciplinava espressamente l'ipotesi in cui nell'udienza fissata per il giudizio di appello ex art. 601 c.p.p. venisse rigettata la ri- chiesta di concordato. Nell'assetto codicistico originario, infatti, la necessaria presenza delle parti rendeva superfluo la fissazione di una nuova udienza nel caso di rigetto della richiesta di concordato, proprio perché le parti erano già presenti in udienza e, quindi, in quella sede avevano la possibilità di interloquire ed, eventualmente, rimodulare l'accordo » . Tale possibilità è venuta meno nel regime emergenziale in quanto, avendo optato per la trattazione scritta, l'udienza si svolge senza la presenza delle parti e queste non hanno quindi la possibilità di interloquire sul rigetto dell'accordo. Proprio per questa ragione, la Riforma Cartabia ha rite- nuto di prevedere espressamente il rinvio dell'udienza con la partecipazione in presenza, qualora non sia accolto il concordato sui motivi preventivamente formulato.
In conclusione, con l'obiettivo di individuare una soluzione idonea a salva- guardare il diritto all'effettiva partecipazione ed allo svolgimento del dirit- to di difesa con espresso riferimento alla disciplina emergenziale, la Corte ritiene che «la soluzione corretta sia quella di valorizzare la ratio sottesa all'art. 599-bis c.p.p. nella formulazione applicabile ratio temporis, rite- nendo che la necessaria citazione dell'imputato a comparire in dibattimento , in seguito al rigetto della richiesta di pena concordata, è dovuta non solo se tale richiesta sia stata formulata prima e fuori dall'udienza fissata ai sensi dell'art. 601 c.p.p., ma anche quando la richiesta è stata proposta nell'am- bito del rito a trattazione scritta disciplinato dalla normativa emergenziale».
En passant si ricorda che, in caso di prescrizione maturata prima del concordato in appel- lo , per le Sezioni Unite n. 19415/2023 è ammissibile il ricorso per cassazione.
7. SLITTA IL PASSAGGIO DAL RITO CARTOLARE PANDEMICO A QUELLO DELLA CARTABIA
L'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, ha modificato l’art. 94 del d.lgs. n. 150/2022 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazio- ne , prevedendo che «il comma 2 è sostituito dal seguente: per le impu- gnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023 , di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 conti- nuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 176/2020. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimen- to dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo».
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