Dossier un anno di riformaCartabia

Alla luce di tale novella, a tutte le impugnazioni proposte fino al 15 gennaio 2024 si con- tinueranno ad applicare ultrattivamente le suddette disposizioni processuali già dettate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (più volte prorogate dopo la cessazione dello stato di emergenza). Lo slittamento dell’entrata in vigore delle nuove norme in materia di trat- tazione dei giudizi di impugnazione è legata alle difficoltà di ordine pratico che ne sarebbero derivate. Più precisamente, le nuove disposizioni disci- plinanti il giudizio di appello dovevano applicarsi solo alle impugnazioni proposte avverso sentenze emesse dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (quindi il 30 dicembre 2022) , facendo applicazione dei principi generali desumibili dalle Sezioni Unite Lista (n. 27614/2007), secondo cui le impugnazioni sono soggette alla disciplina vigente all'epoca di definizione dell'iter formativo del provvedimento impugnabile. Una simile interpretazione (cui sembrava propendere l’ufficio del massi- mario della Cassazione, nella relazione n. 68 del 7 novembre 2022) avrebbe posticipato per un non breve periodo l’applicazione delle rilevanti novità in tema di giudizio di appello , non rendendo chiaro, peraltro, nelle more quale disciplina sarebbe stata applicabile. Non solo. Per le udienze fissate a partire dai primi mesi dell’anno 2023, per i processi già pendenti in appello, relativi a sentenze di primo grado emesse prima dell’entrata in vigore della riforma – per le quali non sarebbe stata più applicabile la disciplina emergenziale pandemica, ma nello stesso tempo, facendo applicazione dei principi generali desumibili dalle Sezioni Unite Lista , non si poteva applicare neppure la nuova disciplina del giudizio di appello prevista dalla riforma Cartabia – dovevano “riesumarsi” le norme previste dal codice di rito, temporaneamente “sospese”, per effetto della disciplina emergenziale da Covid-19 . Sicché, il termine a comparire sarebbe stato necessariamente di venti giorni e le udienze si sarebbero dovute tenere o pubblicamente o in camera di consiglio partecipata ai sensi dell’art. 599 c.p.p..

Per chiarire questi aspetti, l’art. 5- duodecies della l. n. 199/2022 di con- versione del d.l. n. 162/2022 ha modificato l’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022, stabilendo che per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 , continuano ad applicarsi le disposizioni ex artt. 23 e 23- bis del d.l. n. 137/2020. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all’atto di impu- gnazione proposto per primo.

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