Dunque, lo spartiacque della disciplina applicabile dipende dal momento della presenta- zione dell’atto di impugnazione : se proposto prima del 30 giugno 2023, il giudizio conti- nua ad essere disciplinato dalla normativa emergenziale da Covid-19; se presentato dopo, trovano spazio le disposizioni sul giudizio di appello riformato dalla riforma Cartabia. Con la modifica contenuta nell’art. 17 d.l. n. 75/2023, questo spartiacque temporale è stato spostato al 15 gennaio 2024 . 7.1. IL PRESENTE: IL RITO (ORDINARIAMENTE) CARTOLARE DEL PROLUNGATO PERIO- DO PANDEMICO Poiché la disciplina attualmente in vigore è quella del rito di trattazione pandemico (non potendosi peraltro escludere ulteriori proroghe e conseguenti rinvii della nuova disciplina messa a regime dal d.lgs. n. 150/2022) disciplinato dagli artt. 23 e 23- bis d.l. n. 137/2020, poi confluiti nella l. n. 176/2020, giova attenzionare la relativa normativa che si applica ormai da tre anni, evitando di sovrapporla, confondendola, con la nuova disciplina sulla tratta- zione dei procedimenti di impugnazione. In base a tali disposizioni, se non viene presentata da alcuna parte processuale richiesta di trattazione orale del giudizio di impugnazione (non solo appello e ricorso per cassazione, ma anche appelli avverso sentenze del giudice di pace, della Corte di Assise, appelli caute- lari e avverso pronunce nei procedimenti in materia di misure di prevenzione, personali e patrimoniali), la celebrazione sarà quella scritta , con l’instaurazione del solo contraddit- torio cartolare.
L’art. 23- bis d.l. n. 137/2020, per i giudizi di appello , prevede che entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica. La cancelleria invia l'atto immediatamente, sempre per via telematica, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno ante- cedente l'udienza possono presentare le conclusioni con atto scritto , tra- smesso alla cancelleria della corte di appello sempre col canale telematico. Dopo la deliberazione, il dispositivo della decisione è comunicato alle parti. L’art. 23 d.l. per i giudizi di cassazione statuisce invece che, entro il quin- dicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo PEC. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mez- zo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte tramite PEC, le conclusioni.
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