Dossier un anno di riformaCartabia

Le disposizioni appena richiamate utilizzano il termine “presenta” per le richieste del pro- curatore generale, mentre per le memorie delle altre parti si utilizza il termine “possono”, può indurre a ritenere che il procuratore generale debba obbligatoriamente presentare le sue richieste. Tuttavia, come già chiarito dalla Cassazione con riguardo nel rito camerale cartolare di appello pandemico, la mancata presentazione delle richieste del procuratore generale (che, peraltro, nell’appello durante il periodo dell’emergenza pandemica dove- vano essere comunicate alle altre parti, comunicazione non prevista dal neo art. 598-bis c.p.p.), sempre che quest’ultimo sia stato posto nelle condizioni di presentarle (ricevendo regolare citazione), non configura alcuna nullità (Cass. pen., Sez. 1, n. 14766/2022 , in quanto la partecipazione della parte pubblica è solo eventuale), ovvero può al più configu- rare una nullità a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. b) e 180 c.p.p. , ma non ai sensi dell’art. 178, comma 1 lett. c), c.p.p., potendo le altre parti sempre articolare le proprie difese indipendentemente dalle conclusioni rassegnate dall’organo della pubbli- ca accusa ( Cass. pen., Sez. 6, n. 26459/2021 ). I difetti di notifica del decreto di citazione a giudizio, del mancato rispetto dei termini a comparire, ovvero dei termini per presentare memorie, richieste e motivi nuovi, potranno essere dedotti anche con le memorie stesse , come chiarito dalla giurisprudenza forma- tasi nel vigore del rito penale di appello emergenziale pandemico ( Cass. pen., Sez. 5, n. 5739/2022 ). 7.2. L’ECCEZIONE: LA RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE L’ipotesi derogatoria del contraddittorio scritto del processo di impugnazione si ha con la richiesta di trattazione orale del relativo giudizio. La prolungata normativa emergenziale dispone che tale termine è posticipato in prossimità dell’udienza: a) nei giudizi di cassa- zione, venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo PEC, alla can- celleria; b) nei giudizi di appello, nel termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza sempre via PEC. La Cassazione ha risolto il dubbio circa la possibilità o meno, nel giudizio di appello, dell’imputato di formulare personalmente la richiesta di discus- sione orale ovvero di personale comparizione. Per la Suprema Corte, «in tema di disciplina emergenziale da pandemia Covid-19, nel giudizio carto- lare d'appello, è legittima la richiesta di partecipazione all'udienza formulata personalmente dall'imputato detenuto - e non a mezzo del difensore - non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l n. 137/2020, convertito

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