Dossier un anno di riformaCartabia

dalla l. n. 176/2020, sicché il mancato accoglimento della richiesta determi- na la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del di- ritto alla partecipazione , quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU» ( Cass. pen. Sez. 6, n. 15139/2022 ). La richiesta di trattazione orale è irrevocabile . Anche se le norme pandemiche nulla prevedevano in argomento, gli approdi ermeneutici della Cassazione in tema di proce- dimento di appello camerale cartolare emergenziale ex art. 23-bis si erano già pronun- ciati in tal senso. Si veda, Cass. pen. Sez. 6, n. 22248/2021 , in cui si specifica che ove si consentisse il mutamento del rito per effetto della rinuncia unilaterale alla discussione, verrebbe leso il diritto di difesa delle altre parti che hanno riposto legittimo affida- mento sulla possibilità di rassegnare conclusioni orali , non provvedendo al deposito di conclusioni scritte. Altra questione applicativa: nel rito emergenziale la richiesta di trattazione orale deve essere comunicata dalla cancelleria del giudice di appello alle altre parti il mutamen- to della trattazione (non più orale ma scritta) del gravame? Risposta positiva è stata fornita sempre dalla Suprema Corte, determinandosi in mancanza , ove l'udienza ven- ga celebrata in assenza della parte non edotta, una nullità generale a regime interme- dio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. (Cass. pen., Sez. 5, n. 7750/2022; Sez. 6, n. 3673/2022; Sez. 3, n. 38164/2022). La Cassazione ha, infine, chiarito che l’'udienza cui parametrare Il termine di 15 giorni per la richiesta di trattazione orale in appello è solo quella in cui si è instaurato un re- golare contraddittorio fra tutti gli imputati (Cass. pen., Sez. 1, n. 14000/2023) . Sulle problematiche inerenti alla sottoscrizione e alle modalità di presentazione della richiesta di trattazione orale, si rinvia, infra, a capitolo 4, §§ 3 e 3.1. 7.3. DIFFERENZE TRA RITO PANDEMICO E QUELLO, A BREVE SCONGELATO, DELLA RI- FORMA CARTABIA Se non vi saranno ulteriori rinvii normativi, a breve dovrebbero entrare in vigore le norme sul rito dei giudizi di impugnazione tracciato dal d.lgs. n. 150/2022. La norma richiama il giudizio di appello camerale cartolare celebrato durante il periodo emergenziale da Covid-19, così come previsto dall’art. 23-bis d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020, sebbene con significative differenze .

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