Dossier un anno di riformaCartabia

La prima è quella del diverso termine entro il quale chiedere la trattazione orale del giudizio di appello. Il rito camerale cartolare è evitato se l’appel- lante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore chiedono di partecipare all’udienza entro il termine di quindici giorni, previsto a pena di decaden- za, dalla notifica del decreto di citazione a giudizio o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello. Viene anticipato quindi il momento previ- sto per richiedere la trattazione orale: non più entro quindici giorni prima dell’udienza (come disposto dalla normativa emergenziale, attualmente in vigore), ma entro quindici giorni dalla notifica della vocatio in ius . Per non essere troppo stretti con i tempi di richiesta della trattazione orale, è stato allungato il termine per comparire che non può essere inferiore (non più a venti ma) a quaranta giorni e che in questa finestra temporale vada notificato ai difensori .

Tale aspetto di disciplina si collega all’altra innovazione del rito Cartabia rispetto a quello pandemico attualmente in vigore e che si incrocia, come già visto, con la ius novum in ma- teria di concordato sui motivi di appello, la cui richiesta andrà presentata almeno quin- dici giorni prima della data fissata per l’udienza . Ciò significa che la richiesta di concor- dato non potrà essere presentata per la prima volta in sede di udienza pubblica. 8. RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO Altra rilevante novità introdotta dalla Riforma Cartabia è rappresentata dal neo art. 24- bis c.p.p. , a norma del quale

«Prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, la questione concer- nente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione . Entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernen- te la competenza per territorio riproposta ai sensi dell'articolo 21, comma 2» (comma 1). «Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della que- stione, con l'indicazione delle parti e dei difensori» (comma 2). «La Corte di cassazione decide in Camera di consiglio, secondo le forme previste dall'art. 127 c.p.p., e, se dichiara l'incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente» (comma 3).

73

Made with FlippingBook Online newsletter maker