Dossier un anno di riformaCartabia

Sulla natura del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla compe- tenza territoriale del giudice, si è già pronunciata la stessa Suprema Corte

Per Cass. pen., Sez. 1, nn. 20612 e 22326/2023 , trattasi di un « meccanismo risolutivo di tipo preventivo che si aggiunge, agli ordinari strumenti di im- pugnazione, nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale», il cui scopo sarebbe quello di evitare che l’eccezione di incom- petenza territoriale sollevata dalla parte, pur respinta, resti come un vizio occulto del processo , potenzialmente in grado di caducare e, dunque, ren- dere inutile l’attività processuale svolta medio tempore , se riconosciuto nei gradi successivi. La Corte di cassazione ha osservato che il giudice procedente, a fronte della eccezione di incompetenza territoriale, ha le seguenti opzioni: • nel caso in cui si ritenga incompetente, egli ha il dovere di pronunciare sentenza di incompetenza e trasmettere gli atti alla Procura presso il giudice ritenuto competente, salvo che questi sia proprio colui il quale aveva già trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso deve sollevare conflitto ai sensi dell’art. 30 c.p.p.; • se, al contrario, ritiene di essere competente, l’organo giurisdizionale deve proce- dere ma può, nel contempo, rimettere la questione all’esame della Corte di cassazione soltanto, però, qualora ritenga che la prospettazione del foro alternativo ratione loci prospettato dalla parte sia, quantunque non condivisa, fondata su questioni di una cer- ta serietà, al fine di evitare potenziali usi strumentali dell’istituto . In quest’ottica, lungi dal costituire un automatismo collegato alla semplice proposizione della questio- ne di incompetenza, è necessario che la decisione di rinvio del giudice sia affidata ad un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione , con la conseguenza che il giudice emette «un provvedimento che deve essere motivato a pena di nullità ». Infatti «siccome nell’architettura dell’art. 24- bis c.p.p. il giudice procedente “può” – non deve – rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull’eccezione sollevata dalla parte» ( Cass. pen., Sez. 1, n. 20612/2023 ). L’unico giudice che ha titolo ad utilizzare lo strumento dell’art. 24- bis c.p.p. è dunque quello che, pur non ritenendosi incompetente, si rende conto che la diversa prospettazione operata dalle parti in punto di competenza territoriale non è manifestamente infondata ,

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