Dossier un anno di riformaCartabia

al punto che potrebbe successivamente originare una pronuncia attributiva di competenza territoriale ad un giudice diverso. In questa prospettiva, la necessità che l’atto di rimessione (obbligatoriamente preceduto dalla apposita richiesta delle parti, salvo che intervenga ex officio ) sia puntualmente mo- tivato, a pena di nullità ex art. 125 c.p.p., risponde alla necessità pratica che il meccanismo dell’art. 24- bis non venga piegato a istanze generiche dilatorie, costringendo la Corte di cassazione a valutare al buio la questione di competenza.

Per Cass. pen., Sez. 2, n. 36768/2023, il provvedimento con cui il giudice rimette la questione alla Corte di cassazione non ha effettivo sospensivo del processo , in ragione dell’applicabilità al rinvio pregiudiziale della pre- visione di cui all’art. 30, comma 3, c.p.p. (non è pertanto abnorme l’ordi- nanza con cui il giudice, all’esito della rimessione alla Corte di Cassazione di tale questione, disponga ex officio e fuori udienza, la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé).

8.1. IL PERIMETRO COGNITIVO (E DOCUMENTALE) DELLA SUPREMA CORTE La Suprema Corte si è espressa sui confini della propria cognizione in caso di rinvio pre- giudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24- bis c.p.p.. Per Cass. pen., Sez. 5, n. 43638/2023 , la Corte di cassazione – nel proces- so in cui più persone fisiche e un ente (la Juventus Footbal Club S.p.A) sono stati indagati per vari reati, tra cui quello di aggiotaggio informativo, per aver manipolato il mercato tramite diffusione di informazioni – pur non operando in qualità di giudice dell’impugnazione e non dovendosi attenere, pertanto, all’osservanza dei limiti connaturali al principio della domanda, è vincolata , quanto all’ampiezza della sua cognizione, agli atti che il giudice remittente ha ritenuto necessario trasmetterle , atteso che l’esercizio di un eventuale potere di integrazione della provvista informativa disponibile si porrebbe in contrasto con l’ esigenza di speditezza del procedimento inci- dentale. Aggiunge, però, Cass. pen., Sez. 6, n. 40715/2023 , che, divenendo giudice chiamato a definire tale competenza in relazione all’intero processo, «il materiale conoscitivo messole a disposizione e l’ illustrazione delle que- stioni di diritto devono essere quanto più possibile completi , sì da consentirle di riconoscere, al di là del perimetro tracciato dalle eccezioni di parte o dal provvedimento di rimessione, eventuali ulteriori ipotesi di incompetenza per territorio determinate dalla connessione, in relazione ad altre imputazioni o ad altri imputati, diversi da quelli indicati» .

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