L’adempimento di tale onere motivazionale è condizione di ammissibili- tà della richiesta di decisione in via pregiudiziale, ed esso appare tanto più pregnante nei processi c.d. “cumulativi” sotto il profilo oggettivo e/o sog- gettivo, nei quali, cioè, l’azione penale sia stata esercitata in relazione ad una molteplicità di imputazioni e/o ad una pluralità di imputati.
Ponendosi in tale solco interpretativo, Cass. pen., Sez. 5, n. 41022/2023 , ha ritenuto inam- missibile il rinvio pregiudiziale in un caso nel quale « il giudice rimettente ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione limitandosi a rappresentare le posizioni di accusa e difesa, senza svolgere alcuna delibazione preliminare circa la non manifesta infondatezza della questio- ne, e senza illustrare le ragioni di una eventuale impossibilità di risolverla attraverso gli ordinari strumenti processuali». L’inammissibilità è stata dichiarata nel diverso caso di trasmissione dell’intero fascicolo da parte del giudice a quo , senza previa selezione del materiale degli atti da sottoporre all'attenzione della Corte di cassazione , operazione facilitata proprio dalla sua conoscenza del fascicolo processuale e della rilevanza che i singoli atti in esso contenuti presentano ai fini della risoluzione della questione stessa, da lui sottoposta a vaglio critico, selezio- ne finalizzata alla trasmissione non di tutti gli atti processuali, ma solo di quelli strettamente necessari alla definizione della dedotta questione di competenza per territorio (Cass. pen., Sez. 5, n. 43304/2023). In definitiva, non è consentita un'indiscriminata trasmissione degli atti processuali, con cui il giudice di merito "deleghi" al giudice di legittimità il compito di individuare l'atto o gli atti rilevanti ai fini della dedotta questione, perché in tal modo si consentirebbe • da un lato, alla Corte di cassazione di accedere indistintamente agli atti contenuti nel fascicolo processuale, in contrasto con la previsione normativa in cui si fa riferimento esplicito, come si è detto, ai soli " atti necessari "; • dall'altro, al giudice di merito di non assolvere al suo dovere di pronunciarsi specifica- mente anche su questo aspetto, strettamente connesso alla valutazione che gli compete sul contenuto della questione di competenza per territorio.
9. IL NUOVO RIMEDIO PER ELIMINARE EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI CONTRA CEDU
Per Cass. pen., Sez. 5, n. 39801/2023 , la richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della CEDU o dei Protocolli addizionali ai sensi dell'art. 628- bis c.p.p., introdotto dalla Riforma
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