Dossier un anno di riformaCartabia

Cartabia, può avere ad oggetto la sentenza penale di condanna o il decreto penale di condanna, sicché il rimedio è inapplicabile con riferimento ad un provvedimento di competenza del Tribunale di sorveglianza , cui l'inte- ressato può sottoporre la questione, con una nuova domanda. Per i giudici di legittimità, attraverso il provvedimento reso a seguito della procedura atti- vata ai sensi dell'art. 628- bis c.p.p., la Corte di cassazione rimuove gli effetti di una senten- za di condanna o di un decreto penale che sarebbero altrimenti intangibili. Se, invece, il provvedimento asseritamente viziato (cioè, il provvedimento sulla cui ado- zione abbia avuto effettiva incidenza l'accertata violazione convenzionale) sia impugna- bile ovvero vi sia la possibilità di una sua emissione ex novo , appare evidente come il nuo- vo rimedio, per la sua natura di extrema ratio , non sia (ancora) utilmente esperibile. È la stessa norma a individuare l'oggetto della procedura nella sentenza o nel decreto pe- nale, e non in altri provvedimenti; e nell'indicare quali soggetti legittimati a promuovere la richiesta la persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, cioè coloro che sono stati colpiti da sanzione penale in virtù di un provvedimento irrevocabile Pertanto – continua la sentenza in commento – risulta palese che il rimedio richiesto non si attagli al caso di specie: come è noto, i provvedimenti adottati dalla magistratura di sor- veglianza sono caratterizzati dall'essere adottati rebus sic stantibus , così da dare luogo al c.d. giudicato aperto . Più precisamente, il c.d. " giudicato esecutivo ", non si configura come giudicato in sen- so stretto, quanto piuttosto come una preclusione processuale destinata a non operare nel caso in cui sopravvengano nuovi elementi non valutati nella precedente decisione della magistratura di sorveglianza (come statuito da Sez. Unite, n. 34091/2011). 10. LA VIDEOREGISTRAZIONE DELLE PROVE DICHIARATIVE Piace chiudere questo capitolo sul processo penale, accennando al nuovo regime di do- cumentazione delle prove dichiarative per cogliere le deviazioni al modello accusatorio del processo e all’abbondono dei pilastri su cui esso si erge. Perché se l’avvocato assume un ruolo fondamentale nel cammino interpretativo delle norme, i sentieri esegetici non possono prescindere dalle letture di ciò che sta “dietro” le norme, facendole rientrare, ove possibile, nei binari del costituzionalizzato giusto processo.

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