L’art. 30, lett. i, d.lgs. n. 150/2022 ha integrato l'art. 510 c.p.p., aggiun- gendo un nuovo comma 2-bis, sancendo che «l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone in- dicate nell'art. 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva , salva la con- tingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico».
L'art. 94, comma 1, delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 150/2022, in tema di videoregi- strazioni delle fonti dichiarative, ha posticipato l’operatività del nuovo comma 2- bis dell’art. 510 c.p.p. decorso un anno dall’entrata in vigore della riforma Cartabia (ossia dal 30 dicembre 2023). Il differimento della sua luce normativa era stato dettato per consentire all'ammini- strazione di approntare ed organizzare i servizi di registrazione audiovisiva e la conservazio- ne dei supporti informatici, ai fini della verbalizzazione delle prove dichiarative. Invece, l'art. 5- undicies d.l. n. 162/2022, conv. l. n. 199/2022, ha anticipato al 30 giugno 2023 l’entrata in vigore dell’istituto di nuovo conio, nonostante le richieste di differimen- to dell’ANM (che sono rimaste inascoltate). La norma va, poi, coordinata con l'art. 93- bis , aggiunto dall'art. 5- duodecies d.l. n. 162/2022 cit., a proposito del mutamento del giudice nel corso del dibattimento.
L’art. 93- bis d.lgs. n. 150/2022 stabilisce che la nuova disciplina dell' art. 495, comma 4- ter , c.p.p. secondo cui «se il giudice muta nel corso del di- battimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la riten- ga necessaria sulla base di specifiche esigenze» , non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso preceden- ti dichiarazioni in data anteriore all’1 gennaio 2023.
10.1. LO STRETTO LEGAME CON LA RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO SE MUTA IL GIUDICE È impossibile non legare a doppio filo l'art. 510 c.p.p. con il nuovo comma 4- ter dell'art. 495 c.p.p. La riproduzione audiovideo dell'esame è l'espediente per contemperare l'esi-
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