penale telematico vedi, infra, il capitolo 4): è pacifico che una delle cause della lentezza del processo penale va individuata nello scarso livello di digitalizzazione degli atti e di in- formatizzazione delle procedure – cercando, al contempo, di recuperare perlomeno una immediatezza “mediata” (proprio dalla tecnologia) e di non trascurare i diritti delle parti. Consapevoli che resta difficile trovare l'equilibrio tra efficienza (che spinge il processo ad andare veloce) e le garanzie delle parti (che talvolta lo rallentano), tuttavia, l'efficienza, declinata sul paradigma del mero contenimento dei tempi processuali, non può postulare una riduzione a qualunque costo, ma deve inscriversi nell'alveo del giusto processo, dove la ragionevole durata del processo è uno dei requisiti, ma non il più importante, del giusto processo o fair trial (artt. 111 Cost. e 6 CEDU). Per questo, talune innovazioni introdotte dalla Riforma Cartabia sembrano evidenziare la crisi del metodo epistemologico garantista. Nell'esperienza giuridica postmoderna la fuga dalla cognizione è imposta dalle disfun- zioni organizzative e dalla lentezza disumana dei processi, che hanno degradato la figura dell'imputato. Le Sezioni Unite Bajrami (che la riforma cerca meritoriamente di aggiusta- re) vanno oltre: scrivono un meccanismo preater legem per contenere l'effetto espansivo dei guasti sistemici. La rinnovazione probatoria diventa, un mero formalismo, un'attività antieconomica, un intralcio al ritmo del procedere, trattandosi di conoscenze che già esi- stono. Eppure, il mutamento del giudice è determinato da cause che l'imputato è costretto a subire. Basterà la videoregistrazione della fonte dichiarativa prevista dal d.lgs. n. 150/2022 per recuperare almeno una immediatezza “mediata” (o differita) dalla tecnologia? Si conviene, all'uopo, che l'impressione è che si sia voluto “approfittare” dell'esigenza di rafforzare la disciplina sulla documentazione delle prove dichiarative, nell'ottica di assi- curare una maggiore trasparenza dell'atto e della genuinità delle dichiarazioni, per giusti- ficare quella che, ad una più attenta lettura, può trasformarsi in una mortificazione dei principi posti alla base del dibattimento: primo tra tutti l'immediatezza ; fino ad alterare gli stessi equilibri del sistema accusatorio, creando un vulnus al principio del contraddit- torio, inteso come statuto epistemologico del processo penale, ossia come il metodo più attendibile nella ricerca della verità processuale (Ciavola). 11.1. … VELOCITÀ DEL PROCESSO A SCAPITO DEL CONTRADDITTORIO E DELL’ORALITÀ È innegabile che dietro le etichette efficientistiche sbandierate dalla riforma Cartabia sot- tostanno esigenze acceleratorie del processo penale. La tangibile prospettiva concreta è che il giudice continuerà ad essere più preoccupato
82
Made with FlippingBook Online newsletter maker