Dossier un anno di riformaCartabia

del doppio timer tirato fuori dalla riforma Cartabia (confezionando una frode delle eti- chette per non bloccarsi ai capricci della politica: il timer della prescrizione legato al fatto che si ferma all'esito del giudizio di primo grado e quello della improcedibilità ex art. 344 c.p.p., in corso di abbandono dalle nuove iniziative legislative), che dal contraddittorio. Nonostante l'encomiabile intento di velocizzare e rendere più efficiente la giustizia penale attraverso il ricorso alla digitalizzazione, la neo-introdotta disciplina continua a mostrare insidie e criticità che si ripercuotono sulle garanzie del giusto processo: come negare che la smaterializzazione in alcuni casi contraddittorio comporti evidenti limiti alla cross exsamination ? ! Se la durata traccia il perimetro esterno del procedimento penale, il cuore del giusto pro- cesso è dato dalla fase cognitiva dell'accertamento del fatto con esaltazione del con- traddittorio quale metodo più attendibile della ricerca della verità processuale (e l'oralità e l'immediatezza quale intimamente connessi al contraddittorio per la prova e nella prova); e dalle garanzie delle parti processuali. In tale contesto, la videoregistrazione della prova dichiarativa da tecnologia massimamen- te affidabile posta a presidio del trasparente e regolare svolgimento dell'atto che riprodu- ce, diventa lo strumento per derogare all'immediatezza , realizzando, però, un'evidente eterogenesi dei fini (Ciavola). Infine, con riguardo all’altro pilastro del processo accusatorio – vale a dire all’ oralità – si assiste al suo progressivo sgretolamento nelle fasi di impugnazione che, come visto supra , il d.lgs. n. 150/2022 ha trasformato in eccezione la trattazione orale dei giudizi di appello e di cassazione (stabilizzando la disciplina emergenziale del periodo pandemico senza ragione alcuna), mentre la regola , invece, resta quella del giudizio cartolare nella forma scritta. È innegabile che la prospettiva in cui si muoviamo è sempre quella per cui all’interno della cornice processuale la tela si arricchisce di nuove pennellate a tinte forti che offuscano i colori dell’imputato, ormai sbiadito sullo sfondo, e del suo difensore (privato financo dell’autonomo potere di impugnazione), con svilimento dell’oralità, dell’immediatezza e del contraddittorio.

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