03. IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO
Uno dei pilastri del d.lgs. n. 150/2022 è certamente rappresentato dalla rivisitazione del catalogo delle pene e del nuovo ventaglio delle risposte sanzionatorie , non più incentrato sulla visione carcero-centrica e sulla centralità della pena detentiva. Per le condanne entro i quattro anni, invece, la Riforma Cartabia spinge chiaramente verso l’accesso alle nuo- ve pene sostitutive: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria. 1. LE NUOVE “PENE” SOSTITUTIVE Per superare l’idea del carcere come unica effettiva risposta al reato , fino a ridurre la pena de- tentiva al ruolo residuale che le è assegnato dalla Costituzione (dove si dice che tutte ‘le pene’ devono tendere alla rieducazione del condannato), l’art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 150/2022, rinomina le sanzioni sostitutive, già nella rubrica del neo art. 20-bis c.p., come « pene sostitu- tive delle pene detentive brevi », sottolineando che di vere e proprie pene si tratta, ancorché non carcerarie (o non integralmente destinate ad essere eseguite in carcere):
«Art. 20-bis (Pene sostitutive delle pene detentive brevi) Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 no- vembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: 1) la semilibertà sostitutiva;
2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva.
La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono es- sere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni.
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