Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di con- danna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno».
Il passaggio copernicano della riforma si colloca proprio nella definitiva abolizione – a distanza di quarant’anni dalla loro introduzione con l. n. 689/1981 – delle sanzioni so- stitutive della semidetenzione e della libertà controllata, preso atto del loro fallimento , e nel subentro , in luogo di quelle, di due misure sino ad oggi collegate alla dinamica esecutiva della pena e applicabili soltanto dal magistrato di sorveglianza: la semiliber- tà e la detenzione domiciliare. Accanto ad esse, tra i surrogati del carcere direttamente comminabili dal giudice della condanna trovano ora spazio anche i lavori di pubblica uti- lità, mentre rimane la previsione della pena pecuniaria per sostituire le pene detentive di entità più contenuta. Appare evidente che la riforma costituisca un ripensamento non soltanto dell’apparato parallelo delle sanzioni sostitutive, ma più in genere di tutto il sistema sanzionatorio e del conseguente approccio ad esso da parte del giudice penale. Il nuovo quadro normativo si completa, sul versante procedurale, con: • l'art. 545- bis c.p.p. il cui comma 1 stabilisce che «Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condi- zionale, subito dopo la lettura del dispositivo , il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 L. 24 no- vembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti» (c.d. dispositivo a struttura "bifasica" , sul quale, infra, n.6, 6.1. e 6.2.); • l'art. 58 della l. n. 689/1981 (rubricato Potere discrezionale del giudice nell'applica- zione e nella scelta delle pene sostitutive), come modificato dal D.lgs. n. 150 cit., stabi- lisce al comma 1 che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può ap- plicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieduca- zione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».
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