Secondo Cass. pen., Sez. 6, n. 46013/2023 , la riforma del sistema sanziona- torio operata dal d. Lgs. n. 150/2022 ha attribuito al giudice della cognizione, sin dal momento in cui infligge la pena , il compito di specificare il conte- nuto della pena sostitutiva e del relativo progetto attuativo, anticipando la determinazione delle modalità di esecuzione delle pene che nel previgente sistema era invece rimessa ai compiti del magistrato di sorveglianza (vedi art. 62 l. n. 689/1981). 2. SPARISCE L’EQUAZIONE TRA PENA DETENTIVA SOSPENDIBILE E PENA DETENTIVA SOSTITUIBILE Oltre a ridisegnare il volto delle sanzioni sostitutive, l’altra novità importante è rappresen- tata dall’innalzamento da due a quattro anni del limite massimo entro il quale la pena detentiva potrà essere sostituita dal giudice . La riforma Cartabia fa venir meno, quindi, l’equazione tra pena detentiva sospendibile e pena detentiva sostituibile. La nozione legale di pena detentiva breve muta radicalmente: il limite massimo passa da due a quattro anni . Pena breve non è più quella che consente l’applicazione della sospensione condizionale ex art. 163 c.p., bensì quella la cui esecuzione può essere sospesa, ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p. , come manipolato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 41/2018). Si tratta – ricorda la relazione al d.lgs. n. 150/2022 – della « massima estensione possibile ».
Pertanto, il concetto di pena detentiva “breve”, sostituibile con pene non detentive o semi-detentive, cambia e raddoppia . Si spezza la sovrapposi- zione tra l’area delle sanzioni sostitutive e quella della sospensione condi- zionale della pena (che ha comportato la sterilizzazione delle sanzioni so- stitutive, meno appetibili di una ghiotta sospensione dell’esecuzione della pena) e si fa coincidere il limite di pena detentiva sostituibile con quello della pena soggetta a sospensione dell’ordine di esecuzione , in vista della richiesta di una misura alternativa alla detenzione.
Per superare una delle ragioni del fallimento del previgente sistema delle pene sostitutive il d.lgs. n. 150/2022 esclude la possibilità di sospendere condizionalmente le pene so- stitutive (art. 61- bis l. n. 689/1981) , assicurando la loro effettività, dando nuova linfa al sistema sostitutivo ed esaltando la loro natura autonoma, alternativa alla pena detentiva e alla sospensione condizionale.
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