Dossier un anno di riformaCartabia

3. PER IL CALCOLO DEL LIMITE DI PENA SOSTITUIBILE SI TIENE CONTO DELLA CONTINUAZIONE Giova ricordare che, ai fini di poter verificare il tetto massimo di pena sostituibile, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell’art. 81 c.p. (art 53, comma 3, l. n. 689/1981). La previsione sembra di sfavore rispetto al precedente regime – in cui era possibile tener conto soltanto della pena da infliggere per il reato più grave, con conseguente possibilità di applicare pene sostitutive anche nel caso di successivo aumento massimo (il triplo) per il concorso formale o la continuazione – ma rappresenta l’inevitabile portato dell’estensione sino a quattro anni della pena detentiva breve : un conto era sostituire sei anni (due anni per il reato più grave aumentato del triplo), un conto sarebbe ora sostituire una pena poten- zialmente di dodici anni. Pena detentiva breve, dunque, si conferma quella entro il limite massimo dei quattro anni, comprensivi degli aumenti previsti per la continuazione. All’uopo, Cass. pen., Sez. 5, n. 31761/2023 , dichiara inammissibile il ricorso che chiedeva di sostituire la pena detentiva concordata in sede di patteggia- mento nel lavoro di pubblica utilità. Pur essendo sempre revocabile il con- senso qualora, dopo la stipulazione del patto e prima della pronuncia della sentenza ex art. 444 c.p.p. sia sopravvenuta una legge più favorevole o tale ritenuta dall'interessato, che alteri la precedente valutazione di convenienza sulla base della quale la parte si sia determinata a chiedere o ad acconsen- tire all'accordo, la nuova disposizione contenuta nell'art. 53, ultimo comma (come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 150/2022, a de- correre dal 30 dicembre 2022), prevede, ora, espressamente, che: «3. Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono es- sere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p.». Il chiaro tenore letterale della nuova norma non lascia dubbi sul fatto che ora il legislatore abbia inteso dettare una disciplina unica ai fini della determi- nazione della pena, superando quanto previsto dal vecchio art. 53 , nel sen- so che anche nel caso in cui essa sia la risultante dell'applicazione dell'isti- tuto della continuazione o del concorso formale si dovrà considerare la sola pena finale ossia quella risultante all'esito dell'aumento operato ai sensi dell'art. 81 c.p. , fermo restando che, come già interpretato nella vigenza del- la precedente formulazione dell'art. 53, in caso di patteggiamento – come in quello di rito abbreviato – rileverà la pena finale applicata, considerando quindi (nell'ottica di favor per i riti alternativi) la riduzione per il rito .

In altri termini, l'art. 53 nella sua nuova formulazione prevede che si debba tener conto, ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate

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