pene sostitutive, degli aumenti determinati ai sensi dell'art. 81 c.p. per concorso formale o continuazione, ossia della pena finale, senza possibilità di fare riferimento alla pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave o, quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, al solo fine della sostituzione, alla parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione . Ciò significa che il giudice potrà sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determinato l'aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, la pena detentiva risulti irrogata in misura non superiore a quattro anni. Tale limite massimo – che rappresenta, come detto, la massima estensione possibile del concetto di pena detentiva "breve" – non potrà in ogni caso essere superato. 4. IL NUOVO QUADRO DELLE IPOTESI “OSTATIVE” ALLA SOSTITUZIONE DELLA PENA DETENTIVA… La Riforma Cartabia è intervenuta nel riscrivere i casi in cui la pena non potrà essere sosti- tuita dal giudice della cognizione:
Il nuovo art. 59 l. n. 689/1981 così recita: La pena detentiva non può essere sostituita:
a) n ei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l’esecuzione delle medesime pene sostitutive; è fatta comunque salva la possibilità di ap- plicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata (ciò a conferma della prospettiva del carcere come sanzione davvero resi- duale, di autentica extrema ratio ). La preclusione in oggetto sanziona la cattiva prova fornita dal condannato nell’esecuzione di una pena sostitutiva precedentemente applicata per un diverso reato : il modello di riferimento è offerto dall’art. 58- quater , commi 2 e 3, ord. penit. (im- modificato dalla riforma Cartabia) in tema di misure alternative alla de- tenzione; la logica sottostante è quella stessa che ispira l’art. 58, comma 1, ultimo periodo, legge n.689/1981, nella versione dell’art. 71, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 150/2022, nel quale si legge che «la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi di ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato» . L’effetto che si può attendere da tale disciplina è duplice: prevenire futuri insuc- cessi nell’esecuzione di pene sostitutive e incentivare la corretta esecu- zione delle pene sostitutive, vecchie e nuove.
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