Dossier un anno di riformaCartabia

b)  con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni pre- cedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l’ha pagata , salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103; c) nei confronti dell’imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere; d) nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’articolo 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’ articolo 323-bis, comma 2, c.p.. 1. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imputati minorenni.

4.1. … TRA LE QUALI NON RIENTRANO I MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA Con riguardo ai delitti ostativi ricompresi nell’ombrello del 4- bis , si è posto il problema se le pene sostitutive si potessero applicare per il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravati che, pur non essendo all’interno del catalogo 4- bis , l’ordine di carcerazione non può essere sospeso, ai sensi dell’art. 656, comma 9, c.p.p.. In una fattispecie concreta, Corte d’Appello di Napoli, sentenza depositata il 20 ottobre 2023, in un processo per maltrattamenti in famiglia, pur con- fermando in toto la responsabilità per i fatti contestati e la loro gravità, ha concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull’aggravante e rideterminato la pena in due anni e sei mesi di reclusione. Quanto alla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva , la Corte ha applicato la pena della detenzione domiciliare sostitutiva in luogo della originaria reclusione. È opportuno mettere in luce che, trattandosi di una condanna per il reato di cui all’art. 572 comma 2 c.p., sino all’entrata in vigore della nuova disciplina delle pene sostitutive, al condannato si sarebbe presentato come ineludibile l’ingresso in carcere : per espressa previsione dell’art. 656, comma 9 c.p.p., infatti, nei suoi confronti non avrebbe trovato ap- plicazione la sospensione dell’ordine di esecuzione prevista dall’art. 656, comma 5, c.p.p. per le pene inferiori ai quattro anni. Diversamente, l’art. 572, comma 2, c.p., non compare nell’elenco di reati di cui all’art. 4-bis della l. n. 354/1975 alla quale ora l’art. 59, comma 1, lett. d), l. n. 689/1981 rimanda per i casi di preclusione soggettiva per la sostituzione; dunque, nei confronti degli autori di questo

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