tipo di reati, pur continuando a operare il divieto ex art. 656, comma 9, c.p.p., non opera una preclusione soggettiva alla sostituzione della pena detentiva quando la stessa venga comminata entro i limiti previsti per la sostituzione.
Le conseguenze non sono di poco conto : con l’entrata in vigore della ri- forma, per gli autori del reato di maltrattamenti contro familiari commes- so in presenza o in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità oppure mediante l’uso di armi (art. 572, comma 2, c.p.), nelle ipotesi in cui il giudice di cognizione contenga la pena detentiva entro il termine di quattro anni e sussistano gli altri requisiti di idoneità, si apre la concreta possibilità di un’alternativa al carcere ab initio , nelle forme di una pena sostitutiva.
Non si tratta di una previsione in contrasto con la voluntas legis espressa dall’art. 656, comma 9, c.p.p., laddove la previsione del divieto di disporre la sospensione dell’ordine di carcerazione risponde a un giudizio di speciale pericolosità del condannato , a cui si ricol- lega la necessità di tutela della collettività e di neutralizzazione immediata del reo median- te la detenzione carceraria. La possibilità, infatti, di applicare una pena sostitutiva non inficia in alcun modo tali esi- genze di tutela e neutralizzazione , per due ragioni. In primo luogo, dal combinato disposto degli artt. 58 e 59 l. n. 689/1981 si ricava che le pene sostitutive possono trovare applicazione unicamente nei confronti di soggetti per i quali è stata esclusa la pericolosità ; in secondo luogo, le pene sostitutive – pur escludendo l’in- gresso in carcere – sono immediatamente esecutive e non mancano di contenuti afflittivi e di modalità di controllo . Si tratta infatti di pene-programma il cui contenuto, valutato nella sua complessiva idoneità ai fini rieducativi, viene ritagliato dal giudice sulle esigen- ze del caso concreto attraverso una motivata modulazione della durata e della intensità delle prescrizioni previste ex lege . Ne è un esempio il fatto che, nel caso posto al vaglio della Corte di appello di Napoli il col- legio ha valutato l’astratta applicabilità di tutte le pene sospensive ma ha individuato nella sola detenzione domiciliare sostitutiva (rigettando la richiesta di lavoro di pubblica utilità) la pena in grado di contemperare le esigenze personali del condannato con quelle del- la sua risocializzazione , senza incorrere in limitazioni eccessive (come sarebbe accaduto, all’opposto, con la semilibertà sostitutiva) che, impedendo al condannato di proseguire le attività lavorative già in essere e recidendo i legami sociali, avrebbero unicamente prodotto la sua desocializzazione e compromesso la finalità rieducativa (Mentasti).
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