4.2. LE NUOVE PENE SOSTITUTIVE E IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE La riforma Cartabia non prevede alcun esplicito coordinamento con le misure intraprese in precedenza per combattere la violenza di genere e, in particolare, con l’attribuzione di benefici agli autori dei reati che ne sono espressione, in cambio della partecipazione a un programma di assistenza psicologica e recupero . In questo senso si era infatti orientata la l. n. 69/2019 (cd. Codice rosso), nell’incentivare il ricorso a quei programmi sia dalla libertà (in vista del conseguimento della sospensione condizionale e dei suoi effetti) che dallo stato detentivo: • l’art. 165, comma 5, c.p. prevede che nei confronti degli autori di reati espressamente richiamati e che sono espressione della violenza di genere l’applicazione della sospen- sione condizionale è «subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e re- cupero di soggetti condannati per i medesimi reati»; • nel nuovo art. 13- bis l. n. 354/1975 si prevede che la positiva partecipazione a un “trat- tamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno” sia vantaggiosa per co- loro che hanno commesso, tra l’altro, i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p. e che si trovino a dover scontare in carcere la pena , non potendo l’ordine di esecuzione essere sospeso se si tratta delle (più ricorrenti) ipotesi aggravate (artt. 572, comma 2, e 612 bis , comma 3, c.p.) oppure per essere il condannato «in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva» (art. 656, comma 9, lett. a) e b) c.p.p.).
La strada imboccata dal legislatore nel 2019 è stata percorsa anche dalla l. 24 novembre 2023, n. 168 , recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”. La novella è intervenuta, tra le altre cose, anche sull’art. 165, comma 5, c.p. stabilendo che: • la partecipazione ai programmi di recupero possa considerarsi realiz- zata soltanto quando abbiano dato esito positivo , con la conseguen- za che, in caso contrario, il beneficio della sospensione condizionale dovrà essere revocato, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, c.p. (come si legge nella relazione alla l. n. 168/2023, l’accertamento della parte- cipazione e del superamento del percorso, così come la valutazione del medesimo, sono demandati al giudice); • si prevede, altresì che l’ UEPE debba svolgere un’attività di controllo e verifica della partecipazione del condannato a pena sospesa ai percorsi di recupero, comunicandone al PM l’esito . Infine, la nuova normativa
92
Made with FlippingBook Online newsletter maker